11.11.2013

Mini-depositi, tutela più ampia

  • Il Sole 24 Ore

Si allarga la tutela sui mini-depositi: l’Arbitro bancario finanziario apre a un cambio di rotta sui libretti di deposito su cui sono versate somme esigue. In passato è stato infatti applicato il principio di non tutelabilità giudiziale di pretese economicamente irrisorie, pena l’abuso del rimedio, in linea con quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (si vedano le decisioni 761/2012 del collegio di Napoli, 983/2013 del collegio di Milano e, all’opposto, c229/2011 del collegio di Roma).
Ma più di recente è stata accordata la tutela anche per somme minori, in quanto l’accesso alla tutela non sarebbe di per sé un abuso del processo, ma un atto conforme al principio fondamentale del l’articolo 24, comma 1, della Costituzione (decisione 4566/2013 del collegio di Roma).
L’Abf ha poi ampliato la possibilità di ottenere il rimborso della somma depositata con gli interessi.
Per l’Arbitro, la banca non può liberarsi eccependo la mancata registrazione nei sistemi informatici o la distruzione della documentazione contabile, pur legittima, visto che l’articolo 2220 del Codice civile limita a 10 anni l’obbligo di tenere le scritture contabili. Questa disposizione non esonera la banca dall’onere probatorio, dato che in base all’articolo 1835, comma 2, del Codice civile le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È quindi la banca a dover provare che il credito si è estinto (decisione 1049/2011 del collegio di Roma).
Infine, l’Abf allarga anche i tempi della prescrizione delle somme depositate e dei relativi interessi. Sul punto, la Cassazione con la sentenza 788/2012 ha chiarito – risolvendo un annoso contrasto – che il deposito bancario ha fini speculativi per cui l’obbligo di pagare sorge solo con la richiesta. Quindi, nei contratti di deposito senza scadenza, la prescrizione decorre solo da quando si chiede il prelievo alla banca.
Si tratta di un principio che l’Abf ha già applicato al capitale, ma non agli interessi: questi ultimi, secondo alcune pronunce, sarebbero assoggettati a prescrizione quinquennale che decorrerebbe durante il rapporto; la banca dovrebbe quindi versare solo gli interessi degli ultimi cinque anni dalla richiesta (decisioni 229 e 231/2011 del collegio di Roma).
Decisioni più recenti hanno invece sostenuto che il principio affermato dalla Cassazione si deve applicare anche agli interessi (decisioni 4566/2013 del collegio di Roma e 2315/2012 del collegio di Milano).