09.07.2013

Cancellazione e basta

  • Italia Oggi

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non può essere rimessa in discussione neppure qualora risultino sopravvenienze attive, e dunque il mancato completamento della liquidazione; la responsabilità dei soci, di contro, non si limita a quanto da loro ricevuto in dipendenza del bilancio di liquidazione, ma si estende al valore dei beni sopravvenuti dei quali essi siano divenuti contitolari: è quanto afferma il giudice del Registro delle Imprese di Milano, con una pronuncia (R.g. 13/2013) che non solo si pone in piena continuità con la recente sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 delle Ss.Uu. della Cassazione, ma ne trae anche le relative conseguenze in ordine all’interpretazione del quadro normativo in materia.

Il caso è il seguente: rispetto a una società già cancellata dal Registro delle Imprese si verifica una sopravvenienza attiva; il (già) liquidatore della società presenta allora domanda (ex art. 2191 c.c.) di cancellazione della cancellazione, in quanto avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, e cioè prima dell’esaurimento della fase di liquidazione (autorevole dottrina definì tali fattispecie un «seppellimento prematuro» della società).

Queste situazioni, frequenti nella prassi, hanno dato luogo nel passato a problematiche non risolte neppure dalla modifica dell’art. 2495 c.c. operata dal dlgs 6/2003. Proprio di fronte alle differenti soluzioni prospettate (tra cui proprio la decisione di disporre la cancellazione della cancellazione della società) alle questioni lasciate aperte dalla norma, l’intervento delle Sezioni Unite è stato molto atteso e opportuno.

Detta sentenza statuisce chiaramente che, così come avviene per le passività, anche riguardo alle sopravvenienze (e alle sopravvivenze) attive deve ritenersi operante, a seguito della cancellazione della società e alla conseguente estinzione della stessa, un fenomeno successorio nei confronti dei soci, che divengono così contitolari dei beni facenti capo all’ente «estinto» in modo analogo (almeno a livello descrittivo) a quanto accade a seguito dell’estinzione della persona fisica.

Il giudice del Registro di Milano però, oltre a mostrare piena adesione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, si preoccupa anche di dare una nuova lettura interpretativa della responsabilità dei soci (della società cancellata) per i debiti sociali non soddisfatti. Un’interpretazione letterale dell’art. 2495, 2° c. rischia infatti di portare, a fronte della ritenuta ammissibilità dell’instaurarsi di un regime di contitolarità diretta dei soci (riguardo a beni facenti parte del «patrimonio sociale»), a una lesione dei diritti dei creditori. Il giudice giunge perciò a una interpretazione estensiva della norma, nel senso di collocare il limite della responsabilità dei soci a quanto risulta dalla somma di due addendi: da un lato le somme riscosse in base al bilancio di liquidazione, e dall’altro, il valore delle successive attribuzioni patrimoniali determinatesi in dipendenza del subentrare dei soci nelle posizioni attive della società cancellata. In questo modo, l’irretrattabilità degli effetti della cancellazione e l’affermazione della successione dei soci in beni non espressamente loro ripartiti, all’esito della liquidazione, possono conciliarsi con le esigenze di tutela dei creditori sociali, scongiurando abusi o condotte preordinate all’occultazione dell’attivo sociale.