03.03.2015

La resistenza esclude l’induzione

  • Il Sole 24 Ore

Niente induzione indebita se la persona dalla quale si cerca di ottenere una promessa o una prestazione resiste alle sollecitazioni. La Cassazione, con la sentenza 8625 del 26 febbraio , fa chiarezza sul reato previsto dall’articolo 319 quater del Codice penale. L’occasione arriva dall’esame di un ricorso della pubblica accusa contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di affermare il non luogo a procedere nei confronti di una guardia carceraria. L’agente di polizia penitenziaria era finito davanti al Gip, con l’accusa di induzione indebita, perché aveva tentato di “imbucarsi” ad una festa danzante alla quale non era stato invitato. Forte solo del suo tesserino si era presentato davanti all’ingresso, presidiato da una guardia giurata, dichiarando di aver diritto all’ingresso. Poi visto che le “chiacchiere” e il distintivo non bastavano aveva tentato di spostare il vigilantes. Per il giudice territoriale la condotta non era punibile sia per la desistenza volontaria dall’azione,sia perché il comportamento, benché considerato risibile e inopportuno, non era finalizzato a raggiungere una utilità o un’insistenza giuridicamente significative sotto il profilo dell’induzione.
La Cassazione accoglie il ricorso del Pm censurando l’assenza di motivazioni sulla quale il verdetto di non luogo a procedere si era basato e rinvia al Tribunale chiamato a fare alcune valutazioni.
Se è vero che l’agente mirava a conseguire l’indebita utilità di entrare in discoteca, resta da stabilire se la sua pretesa sia inquadrabile come un abuso della funzione. Ma prima di tutto, avverte la Corte, è necessario tenere presente che il reato ipotizzato prevede uno scambio, sia pure non paritario, tra promesse e prestazioni che coinvolge anche la vittima delle pressioni, creando così un distinguo rispetto al reato di concussione, tanto è vero che il comma due dell’articolo 319-quater punisce anche chi si lascia “irretire”. Il reato non è invece configurabile se l’estraneo resiste alle sollecitazioni e non ha alcun interesse personale da soddisfare attraverso il rapporto instaurato con l’agente pubblico.
Il test che il giudice del rinvio dovrà fare è chiedersi se era configurabile una responsabilità a carico della guardia giurata qualora invece di opporsi avesse deciso di far entrare l’imputato.
Nel caso in cui entrambe le verifiche dovessero dare esito negativo il Tribunale dovrà considerare altre due ipotesi di reato: il delitto tentato e la violenza privata.
Ha sbagliato dunque il Gip a pronunciare il non luogo a procedere, anticipando impropriamente un giudizio di merito, senza motivare, come richiesto dal suo ruolo, le ragioni per le quali sarebbe stato inutile andare al dibattimento.