La società può essere condannata ai sensi della «231» anche se il reato contestato al suo manager si è prescritto o, ancora peggio, se non è possibile, nella grandi realtà , individuare un responsabile materiale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20060 del 9 maggio 2013, ha accolto il ricorso della Procura di Milano.
In particolare la quinta sezione penale ha interpretato l’articolo 8 del dlgs 231/2001, secondo cui «la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile».
Il senso letterale della norma è chiarissimo – si legge in motivazione – nell’evidenziare non tanto l’autonomia delle due fattispecie (che anzi l’illecito amministrativo presuppone – e quindi dipende da – quello penale), quanto piuttosto l’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale. Per la responsabilità amministrativa, cioè, è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio, perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società .
Anche l’intenzione soggettiva del legislatore è chiara in tal senso, affermando che il titolo di responsabilità dell’ente, anche se presuppone la commissione di un reato, è autonomo rispetto a quello penale, di natura personale. In altri termini, non vi sarebbe ragione di escludere, in queste ipotesi, la responsabilità dell’ente. Quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, infatti, un fenomeno tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti.
Ora gli atti torneranno alla Corte d’appello di Milano che dovrà rivalutare il caso alla luce della considerazioni della Pubblica accusa ricorrente la cui tesi è stata avallata in sede di legittimità .