05.11.2014

Voluntary, doppia tassazione

  • Italia Oggi

Rischio doppia imposizione nella voluntary disclosure. Questo emerge dalla prassi applicativa degli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate. Uffici che disconoscono il credito per le imposte pagate all’estero poggiando su una rigorosa applicazione dell’art. 168, comma 5, Tuir, norma questa che prevede «la detrazione (delle imposte pagate all’estero) non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata». E questo nonostante un atteggiamento assolutamente aperto al dialogo verso i contribuenti da parte dell’Ucifi, l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti tributari internazionali, deputato a seguire le fasi istruttore della procedura di voluntary disclosure. Le direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate, nonostante l’atteggiamento orientato al contraddittorio dell’Ucifi relativamente alla tematica del credito per le imposte assolte all’estero in relazione agli attivi oggetto di collaborazione volontaria, sembrano non essersi ancora calate nei meccanismi di funzionamento della procedura, nella misura in cui non solo non riconoscono il credito per le imposte pagate all’estero previsto dalla legislazione interna, ma si ostinano a disconoscere l’applicazione della deduzione delle imposte estere la cui base giuridica è una specifica norma convenzionale presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia secondo cui: «Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nell’altro stato, l’Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sul reddito pagata nell’altro stato, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo». Mentre il senato presenta uno studio sulla procedura di collaborazione volontaria in concomitanza con l’apertura dei lavori relativi all’approvazione del ddl sulla voluntary, si sente già l’esigenza di documenti di prassi in cui gli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate forniscano istruzioni alle direzioni periferiche. Da un punto di vista tecnico, la norma interna (l’art. 168, comma 5, Tuir) non può essere applicata per disconoscere le imposte assolte all’estero nella procedura di collaborazione volontaria, e ciò in relazione alle limitazioni alla sovranità impositiva che discendono alla Repubblica italiana dall’aver firmato le convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello Ocse che prevedono la deduzione delle imposte assolte all’estero. Del resto se così non fosse, saremmo di fronte ad una doppia imposizione giuridica ed economica, stesso reddito tassato due volte in capo allo stesso contribuente, e ciò in palese contrasto con le convenzioni in parola. Nel caso che qui abbiamo a riferimento, per un mero errore di interpretazione dei criteri di ripartizione della potestà impositiva tra stati discendenti dalla convenzione in vigore contro le doppie imposizioni tra l’Italia e un altro paese, un residente italiano membro di un cda di una società estera aveva dichiarato e tassato i gettoni di presenza percepiti in relazione alla carica solo nello stato di residenza della società estera, intendendo che vi fosse una potestà impositiva esclusiva degli emolumenti in questione in quello stato. Tali redditi andavano però tassati anche in Italia, alla luce del fatto che la potestà impositiva nel caso di specie era da ritenersi concorrente. Da qui la presentazione di una istanza di collaborazione volontaria. Ma la direzione provinciale competente a emettere l’accertamento all’esito della procedura, ha disconosciuto sia il credito per le imposte assolte all’estero, sia la deduzione delle imposte estere ai sensi del modello Ocse. Rischio doppia imposizione per la voluntary dunque se dagli uffici centrali non arrivano precise indicazioni operative agli uffici periferici.

La voluntary al senato. Maggiori tutele ai terzi coinvolti, loro malgrado, nelle procedure legate alla voluntary disclosure. Come il caso dei lavoratori pagati con fondi in nero. È questa una delle possibili modifiche a cui sta pensando il relatore per la commissione finanze del senato alla legge sul rimpatrio dei capitali, Claudio Moscardelli (Pd): «Bisognerà regolamentare meglio il rilievo che assumono i terzi e che tipo di conseguenze subiscono all’interno del percorso della collaborazione volontaria». Più restio, invece, ad aprire a possibili sconti sugli importi dovuti al fisco con la procedura di autodenuncia: «Sui temi della tassazione non mi sento di dover toccare alcunché, è una questione che dovrà essere ragionata con il governo martedì prossimo al termine della discussione generale sul provvedimento». E le commissioni riunite finanze e giustizia del senato provano a stringere i tempi sui lavori.

Mauro Maria Marino, presidente della commissione finanze infatti prevede che: «Si riprende in notturna settimana prossima, martedì chiudiamo con la discussione generale e solo allora potremo fissare i termini per la presentazione degli emendamenti».