Lavori in corso all’Agenzia delle entrate per predisporre il software per il calcolo automatico delle sanzioni sulla voluntary disclosure: a breve saranno perfezionate le applicazioni informatiche che consentiranno agli uffici di determinare le sanzioni sulle imposte e sul monitoraggio fiscale tenendo già conto dei benefici concessi dalla legge n. 186/2014. Il sistema provvederà anche a stampare negli atti le specifiche avvertenze connesse alla procedura. Ma fino a quando l’applicativo informatico non sarà perfezionato, gli uffici dovranno procedere al calcolo, alla modifica degli importi e all’inserimento delle avvertenze manualmente. Per gli anni di imposta 2004 e 2005 la compilazione manuale resterà comunque definitiva, in quanto il sistema utilizzato a quei tempi dall’amministrazione non sarà oggetto di aggiornamento. Inoltre i documenti dovranno essere mandati in email in bassa risoluzione a rischio è infatti lo sforamento della capacità della casella di posta elettronica. E se i documenti dovessero essere troppo pesanti sarà necessario fare invii multipli. Sono queste alcune indicazioni che il direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate, Aldo Polito, ha diramato alle direzioni territoriali con la nota interna n. 35 del 6 maggio 2015, che ItaliaOggi è in grado di anticipare.
Nella comunicazione di servizio Polito ribadisce che le richieste di accesso sono presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate e poi «rese disponibili agli uffici competenti, secondo le modalità di seguito descritte, e non più trasmesse attraverso l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) della direzione centrale accertamento». Nell’operazione voluntary dunque sono tutti gli uffici dell’Agenzia a essere coinvolti. Il sistema non segnalerà in automatico la presenza di cause ostative alla richiesta di disclosure. «Il riscontro dei requisiti di ammissione alla procedura e l’esame della documentazione allegata», si legge nel documento, «saranno quindi valutati direttamente dagli uffici competenti per l’attività di controllo». Nel processo di validazione, i funzionari delle direzioni provinciali dovranno procedere al riscontro soggettivo e oggettivo e alla verifica dei requisiti per l’ammissione al programma di emersione. L’istanza integrativa della voluntary disclosure dovrà essere considerata sostitutiva di quella trasmessa. Il contribuente non dovrà limitarsi a spedire la parte da sostituire o aggiungere, ma tutta la domanda, barrando la casella «istanza integrativa», come già chiarito nella circolare n. 10/E del 2015. Non solo. Una volta completata l’analisi dell’istanza trasmessa e della relativa documentazione di supporto, gli uffici dell’Agenzia delle entrate potranno chiedere al contribuente di fornire un quadro più chiaro della situazione: in questi casi, prima di formalizzare l’invito a comparire o l’atto di irrogazione delle sanzioni, gli uffici recapiteranno inviti o questionari ai sensi dell’articolo 32 del dpr n. 600/1973. Per quanto riguarda la trasmissione dell’istanza, nella nota il direttore centrale sottolinea che l’accesso all’area informatica predisposta per la voluntary disclosure 2015 sarà consentito esclusivamente al personale individuato per la gestione e il monitoraggio della voluntary. Sul punto, viene raccomandata «particolare attenzione, da parte dei responsabili degli uffici, nell’individuazione del personale preposto alla lavorazione delle istanze», proprio a causa della natura e della peculiarità del materiale trattato. E, nel caso in cui per gli anni di imposta indicati fossero competenti più uffici, le istanze saranno visionabili da tutte le direzioni interessate. Il meccanismo informatico per la gestione delle pratiche consente poi di avere una sorta di «modello voluntary» precompilato: il sistema importerà in automatico i valori (comunque modificabili) esposti dal contribuente all’interno dell’istanza trasmessa. Inoltre, la notizia dell’attivazione della procedura sarà riportata sia nell’applicativo Serpico sia nel Muv (Modello unificato di verifica). In questo modo gli uffici potranno evitare di sovrapporre le attività istruttorie nei confronti dei contribuenti che hanno scelto spontaneamente di autodenunciarsi.