18.02.2019

Il vizio di notifica vuole la trascrizione integrale

  • Italia Oggi

Qualora nel ricorso per Cassazione sia denunciato un vizio di notifica o della sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso se ne esige la sua trascrizione integrale. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n.905/2019. La controversia con l’Agente di riscossione trovava origine nel preavviso di fermo amministrativo impugnato per difetto di notifica della prodromica cartella di pagamento. I due gradi di merito rigettavano sia il ricorso che l’appello del ricorrente. Il contribuente, quindi, proponeva ricorso denunciando un vizio di notifica, non adeguatamente valutato dai giudici di merito. Costituendosi in giudizio, il concessionario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione al principio di autosufficienza. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando come, sia pure denunciato un vizio di notifica, non era stata trascritta interamente la relata contestata, rendendo il ricorso privo di autosufficienza. Con la ordinanza di cui al commento, la Corte suprema interviene nuovamente sulla necessità del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Più in generale, nell’ipotesi di erronea o illegittima valutazione dei mezzi istruttori, la Corte richiede che il ricorrente specifichi, mediante integrale riproduzione, la risultanza processuale o documento di cui si asserisce la mancata o insufficiente valutazione. In particolare, ove si denunci l’omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per Cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito; pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.

La Cassazione aggiunge che anche la violazione di una norma processuale non sarebbe stata sufficiente ad attivare il potere-dovere di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione: non basta dunque un generico richiamo alla relata, ma per il principio dell’autosufficienza, è necessaria la sua integrale trascrizione al fine di consentire al giudice l’esame della rilevanza del vizio denunziato.

Benito Fuoco

(…) Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento che ormai può ritenersi consolidato e da cui questo collegio non ritiene che vi siano motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per Cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione riconducibile alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. 17424/2005, 17145/2018). Anche qualora fosse denunciata la violazione di una norma processuale non sarebbe sufficiente, per attivare il potere-dovere di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla relata, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato. Ne discende che, vertendo i due motivi di ricorso unicamente sulla censura alla sentenza del giudice d’appello, il quale, confermando quella del giudice provinciale, aveva ritenuto regolare la notifica della cartella eseguita dal concessionario, essi sono entrambi inammissibili. In ogni caso, per mera completezza, dalla lettura della sentenza emerge che la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che la notifica fu eseguita presso l’abitazione e fu ricevuta da persona qualificatasi come figlia convivente; rispetto a quanto riportato nella relata ogni diversa prospettazione delle circostanze, ossia la diversa residenza del ricorrente e la circostanza che nessuno dei suoi figli rispondesse al nome di M. F. Z., richiedeva, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, la riproduzione dello stato di famiglia e del certificato di residenza, adempimento neppure assolto dal ricorrente, che si è invece limitato genericamente a riferire di aver esibito la relativa documentazione, senza neppure precisare dove e quando.

In conclusione il ricorso è infondato. Ritenuto che Al rigetto del ricorso segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 in favore della controricorrente, oltre spese prenotate a debito.