13.02.2013

Violazioni antiriciclaggio indizi per l’antimafia

  • Italia Oggi

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assumerà valore «indiziante» ai fini delle verifiche antimafia; 45 giorni, prorogabili di altri 30, per la verifica da parte delle prefetture; dal 13 febbraio in vigore le nuove norme sulla documentazione antimafia che prescinderanno dall’attivazione della banca dati unica. È quanto chiarisce la circolare emanata dal capo di gabinetto del ministero dell’interno relativamente al dlgs 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al decreto n. 159/2011, il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La circolare dell’8 febbraio 2013 n. 11001/119/20(6) richiama innanzitutto l’attenzione delle amministrazioni sulla più rilevante novità, l’anticipazione al 13 febbraio 2013 dell’entrata in vigore delle disposizioni del libro II del Codice relativo alla documentazione antimafia che viene quindi sganciata dall’effettiva attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Una seconda novità è l’ampliamento della platea di operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia: i Geie (gruppi europei di interesse economico, membri dei collegi sindacali di associazioni e società e componenti degli organi di vigilanza; soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa per società costituite all’estero prive di sede secondaria in Italia, società concessionarie nel settore dei giochi pubblici. Dal punto di vista dei comportamenti e, quindi, delle situazioni «indizianti», la circolare pone in evidenza come si debbano tenere presenti anche le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Viene inoltre richiamata l’attenzione sulla avvenuta soppressione delle cosiddette «informazioni atipiche» (segnalazione di evenienze dubbie anche in assenza di accertate ostatività): ad oggi quindi l’informazione antimafia dovrà avere contenuto o liberatorio o interdittivo a proseguire il rapporto contrattuale o amministrativo. Sul procedimento di rilascio della documentazione antimafia, la circolare ricorda che il codice prefigura un sistema basato sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia che a regime dovrebbe restituire in tempo reale alle amministrazioni il provvedimento richiesto; allo stesso tempo viene eliminata la possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerali. Al riguardo la circolare precisa che fino all’attivazione del nuovo sistema informatico le amministrazioni dovranno richiedere la documentazione alle prefetture competenti che verificheranno tramite il Ced interforze e sistema Sicrant delle camere di commercio la sussistenza o meno delle situazioni controindicanti. Dal punto di vista dei tempi, i prefetti avranno 45 giorni prorogabili di altri 30 per verifiche di particolare complessità.