12.06.2020

Via agli aiuti a fondo perduto

  • Italia Oggi

Contributo a fondo perduto, dal 15 giugno al via le istanze per imprese colpite dal lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus. L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la guida, il modello di domanda e le relative istruzioni (tramite il provvedimento prot. 0230439 del 10 giugno 2020) che permettono di dare attuazione all’articolo 25 del decreto legge 34/2020, il cosiddetto dl Rilancio, adesso all’esame delle Camere per la conversione. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo. Il contributo a fondo perduto spetta (con alcune eccezioni) qualora siano soddisfatti due requisiti: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Per calcolare il contributo, alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 le imprese devono applicare una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi: 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro (si veda quanto anticipato su ItaliaOggi del 9 giugno scorso). L’Agenzia specifica in quale «rigo» prendere i dati del 2019 ai fini del calcolo. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate alle Entrate a partire, come detto, dal 15 giugno, e fino al 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, co. 3, del dpr 322/98), purché preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale «Fatture e corrispettivi». In tal caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario. Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l’intermediario oltre al suo codice fiscale dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega. Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche. Il richiedente può utilizzare un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 10 giugno 2020. Il file dell’istanza va inviato mediante Entratel/Fisconline. Tramite questo canale, sarà possibile per l’impresa inviare anche più istanze con un’unica trasmissione. Una specifica procedura web è messa a disposizione all’interno del portale «Fatture e corrispettivi».

Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta. Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente o il suo intermediario già delegato al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale «Fatture e Corrispettivi», devono seguire la procedura riportata nella tabella in pagina. Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa. Le istruzioni suggeriscono di memorizzare subito il codice perché ciò consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa. Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza: l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori etc. Se i controlli formali hanno esito negativo, il sistema rilascia una «ricevuta di scarto». Se hanno esito positivo, rilascia una prima ricevuta che attesta solo la «presa in carico» dell’istanza per successivi controlli più approfonditi. Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.