25.02.2014

Vecchio registro per i fondi

  • Il Sole 24 Ore

La norma che ha tagliato, con effetto dal 1° gennaio 2014, tutte le agevolazioni e le esenzioni in materia di imposta di registro (articolo 10, comma 4, decreto legislativo 23/2011) non comprende, secondo la circolare dell’agenzia delle Entrate 2/E del 21 febbraio 2014:
gli apporti ai fondi immobiliari chiusi aventi a oggetto una «pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto» (che l’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge 351/2001, mette “fuori campo” Iva, considerandoli alla stregua di conferimenti d’azienda, assoggettandoli di conseguenza a imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale);
– i contratti, aventi a oggetto la cessione di fabbricati strumentali, che abbiano un fondo immobiliare come cedente o come acquirente di un venditore Iva, per i quali le imposte ipotecaria e catastale sono ridotte alla metà (e cioè alla complessiva misura del 2%: articolo 35, comma 10-ter, Dl 223/2006).
In entrambi i casi resta dunque applicabile la tassazione previgente al 1° gennaio 2014.
Nel primo, per la circolare 2/E, non si tratta tecnicamente di una norma agevolativa, la quale, perciò, non deve ritenersi abrogata; nel secondo caso, si tratta invece di trasferimenti soggetti a Iva (in regime di esenzione o di imponibilità) e quindi estranei all’applicazione dell’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23/2011, il quale è espressamente dettato in relazione agli atti soggetti a imposta proporzionale di registro.
La circolare 2/E non tratta peraltro il tema degli apporti nel fondo immobiliare diversi da quello della «pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto».
Tuttavia, se problemi di tassazione non si pongono per l’ipotesi che si tratti di un apporto imponibile a Iva (si pensi all’apporto effettuato da un’impresa costruttrice a ridosso dell’ultimazione dei lavori di costruzione, nel qual caso l’imposta di registro è dovuta in misura fissa), perplessità potrebbero sorgere per il caso dell’apporto effettuato da un soggetto privato oppure nel caso di apporto di terreni non edificabili o di abitazioni in regime di esenzione Iva.
In queste due ultime ipotesi, infatti, fino al 31 dicembre scorso si poteva applicare l’imposta di registro fissa (in luogo della ordinaria tassazione in misura proporzionale) per effetto dell’articolo 9, comma 1 del Dl 351/2000, il quale qualifica gli apporti nei fondi come atti sottratti all’obbligo di essere registrati, e quindi da registrare solo con l’imposta fissa di registro per il fatto di dover essere stipulati nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (articolo 7, Tabella allegata al Dpr 131/1986; articolo 1, Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986).
Pur se questi ultimi due casi non sono dunque contemplati nella parte della circolare 2/E che concerne i fondi immobiliari, non per questo si dovrebbe ritenere oggi cessato il loro trattamento tributario vigente fino al 31 dicembre 2013.
Infatti, non solo queste fattispecie non sono annoverate nella parte in cui la circolare 2/E opera un minuzioso elenco dei trasferimenti per i quali sono state abrogate le agevolazioni applicabili ante 1° gennaio 2014, ma, soprattutto, è plausibile ritenere che, anche in queste ipotesi, si vertesse non tanto in un ambito di fattispecie “agevolate” quanto che si fosse in presenza di trattamenti specifici, propri di situazioni particolari aventi un diverso regime naturale di imposizione.