30.09.2015

Valore causa, errore scusabile

  • Italia Oggi

Non può essere dichiarato inammissibile il ricorso innanzi alle commissioni tributarie se il contribuente si difende personalmente per aver quantificato erroneamente il valore della causa. Con il decreto delegato di riforma del processo tributario, il cui testo è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata alzata la soglia per la difesa personale.

I contribuenti, infatti, non sono tenuti a conferire l’incarico per l’assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3 mila euro. Se il contribuente, però, calcola in modo sbagliato il valore della causa il giudice deve ritenere l’errore scusabile, ordinando all’interessato di nominarsi un difensore entro il termine assegnato. L’incarico al difensore può essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine di un atto del processo oppure in udienza.

Dunque, se il contribuente si difende personalmente per le cause il cui valore va oltre la soglia di legge (3 mila euro), il ricorso non deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice, come più volte ha avuto modo di chiarire la Cassazione (sentenza 8025/2005 e altre), deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l’incarico a un difensore. L’inammissibilità può essere pronunciata solo dopo la mancata osservanza dell’ordine del giudice. Il legislatore ha ancora una volta aumentato la soglia che consente al contribuente di difendersi personalmente. Attualmente, il limite di valore delle controversie che consente alla parte di difendersi personalmente è fissato a 2.583,28 euro. Del resto, l’assistenza tecnica e professionale nel processo è stata sempre ritenuta mezzo idoneo per consentire alle parti di far valere, attraverso un regolare contraddittorio, le proprie ragioni.

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura. L’incarico deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata oppure in calce o a margine di un atto del processo. Quando l’incarico è conferito in calce od a margine di un atto del processo, la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore. Solo in questi casi è concesso al difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione. Peraltro, la mancata certificazione dell’autografia non è stata ritenuta ragione di nullità. La certificazione non è altro che un’autenticazione che il difensore compie nella veste di pubblico ufficiale.

L’incarico può essere conferito anche all’udienza pubblica, purché ne venga dato atto a verbale. Normalmente, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Tuttavia, per la Cassazione, la frase «per il presente giudizio», che solitamente ricorre nel rilascio della procura «ad litem», consente al difensore di poter proporre l’appello senza che sussista la necessità del rilascio di un’ulteriore delega. La procura rilasciata in primo grado, con la formula «per il presente giudizio», senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso.