17.09.2015

Valido l’invito alla mediazione

  • Il Sole 24 Ore

La possibilità per il giudice di ordinare la mediazione di una controversia civile e commerciale non è incompatibile con un generale potere dello stesso di sollecitare un percorso volontario di mediazione con la formulazione di un invito. In questi casi l’adesione delle parti ha il vantaggio di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione per invito del giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato.
Peraltro, la presenza di diritti indisponibili nel processo civile non esclude la coesistenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili (anche in mediazione).
Sono le conclusioni del Tribunale di Milano (estensore Giuseppe Buffone) contenute in un’ordinanza del 15 luglio 2015 relativa a una controversia molto complessa la cui domanda principale è rivolta alla caducazione del vincolo matrimoniale celebrato tra le parti. La questione di fatto dinanzi alla quale è posto il giudice è molto articolata e complessa e il decesso dell’attore nel corso del giudizio conduce a far emergere con maggiore evidenza le questioni patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali.
Il Tribunale meneghino ritiene che la modifica apportata con la riforma del 2013 al ruolo del giudice rispetto alla mediazione (inizialmente era previsto l’invito a mediare da parte del giudice e poi con la riforma un vero è proprio potere di disporre la mediazione), non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente a un organismo di mediazione.
Appare condivisibile infatti il rilievo del giudice in base al quale si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale (articolo 175, Codice di procedura civile), né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative».
Anche presso altri tribunali dopo la riforma sono stati formulati “inviti alla mediazione” e, a questo riguardo, è interessante la sentenza del 3 giugno 2015 del Tribunale di Firenze che, in una lite in materia di locazione a uso abitativo di modesto valore, nel concludere la motivazione e fuori da ogni schema formale «invita le parti a valutare, in caso di prosecuzione del conflitto, la maggiore adeguatezza del ricorso alla mediazione piuttosto che coltivare la lite secondo il sistema delle impugnazioni».
Ma l’ordinanza del giudice milanese si segnala anche per un altro aspetto. Infatti, nel provvedimento si precisa che il limite per la trattazione di diritti indisponibili non esclude l’utilizzabilità della mediazione quando vi siano in contesa anche diritti disponibili. In questi casi, l’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo potrà avere poi ricadute sul procedimento in generale: «Infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti».
Per la complessità della vicenda, il giudice – ritenuto che «l’eventuale sentenza (soprattutto se di accoglimento) non sarebbe idonea a comporre il conflitto potendo solo definire il procedimento» -, all’esito del colloquio con i difensori infine fissa un’udienza interlocutoria con gli avvocati per individuare le modalità della mediazione (luogo, tempi, organismo) secondo quanto scelto dalle parti stesse.
In tale sede, il Tribunale stima opportuno anche eventualmente formulare una proposta conciliativa ex articolo 185-bis, Codice di procedura civile, per offrire spunti ai mediatori e alle parti per le trattative: «proposta che, inevitabilmente, potrà essere anche di tipo predittivo, mediante una prognosi in merito alla possibile/probabile fondatezza dell’azione, sulla scorta dell’attuale stato e condizione della piattaforma probatoria».