Come ricorda Assonime, l’attuale versione della voluntary disclosure è stata preceduta da altre due versioni che, quando in vigore, hanno prodotto i propri effetti. La prima, senza copertura normativa, era stata attivata a livello amministrativo sulla spinta dell’Ucifi, e prevedeva l’autodenuncia completa a fronte della possibilità di sanzioni ridotte alla metà invocando le «circostanze eccezionali» previste dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97. La procedura amministrativa non garantiva alcuna copertura penale, né esclusione del raddoppio dei termini. Successivamente, è entrato in vigore, anche se solo per 60 giorni circa, il Dl 4/2014, che aggiungeva la non punibilità penale di alcuni reati penal-tributari allo sconto fino alla metà del minimo delle sanzioni amministrative. Osserva Assonime che l’Agenzia non ha chiarito il destino delle istanze attivate dai contribuenti in vigenza delle due precedenti procedure, e come le vecchie disposizioni vengano a coordinarsi con le nuove. L’Associazione ritiene che, in applicazione del principio del favor rei, anche alle procedure già incardinate dovrebbero rendersi applicabili le “nuove” riduzioni delle sanzioni amministrative previste dalla legge 186/2014, la non applicazione del raddoppio dei termini in caso di attività detenute in Paesi che nel frattempo hanno firmato l’accordo per lo scambio di informazioni e, soprattutto, l’estensione della copertura penale anche i reati fiscali di dichiarazioni fraudolente mediante fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento Iva, che in vigenza del Dl 4/2014 non erano coperti (mentre era già prevista la non punibilità per i reati di infedele o omessa dichiarazione).
Per quanto riguarda gli aspetti pratici sembra opportuno, per le pratiche non conclcuse, ripresentare l’istanza (stante l’obbligo di invio “esclusivamente” in via telematica). Dovrebbero poi essere ammessi alla procedura in ogni caso tutti quei soggetti che in passato abbiano presentato istanze di disclosure in forme irrituali (in quanto non era ancora disponibile il modello telematico), ovvero via posta, pec o a mano, anche nel caso in cui in un momento successivo alla presentazione di tale istanza irrituale siano stati interessati dall’insorgenza di una causa ostativa. La presentazione irrituale in assenza di cause ostative dovrebbe fare comunque salva la spontaneità dell’autodenuncia richiesta dalla norma. Ciò anche in considerazione della clausola di salvaguardia contenuta nella legge 50/2014 che prevede che siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del Dl 4/2014.
Resta infine da chiarire l’eventuale obbligo di presentazione della domestica nazionale ove vi sia un effetto “indotto” di una internazionale già presentata.