16.05.2013

Unico apre due spazi alle perdite

  • Il Sole 24 Ore

Doppio ingresso per le perdite di periodi d’imposta precedenti nel modello Unico 2013. Oltre al “tradizionale” recupero disciplinato dall’articolo 84 del Tuir (articolo 8 per le imprese non Ires), infatti, i soggetti che hanno presentato le istanze di rimborso delle imposte dirette per effetto della maggiore deducibilità dell’Irap riconosciuta sul costo del lavoro e sugli oneri finanziari (articolo 2, comma 1-quater del decreto legge 201/2011) possono aver diritto a computare anche un ulteriore importo, emergente proprio da questa istanza trasmessa in questi primi mesi del 2013. Nel caso in cui la deduzione aggiuntiva ai fini Ires/Irpef relativa alla maggiore Irap, resa possibile retroattivamente, non abbia determinato un risparmio d’imposta, ma un incremento della perdita dichiarata (ovvero abbia “trasformato” un reddito imponibile in una perdita fiscale), la presentazione dell’istanza non ha prodotto un vero e proprio rimborso richiesto all’Erario, ma solo la possibilità di considerare, appunto in Unico 2013, una maggior perdita riportabile, che segue le ordinarie regole di utilizzo, modificate per i soggetti Ires (con decorrenza 2012) dal decreto legge 98/2011.
In particolare, questo effetto si verifica quando la carenza di un imponibile “capiente” per le imposte dirette – tale da non poter “assorbire” la maggiore deduzione Irap – ha interessato il 2011, ovvero anche più anni recenti ma senza soluzione di continuità. Infatti, l’intreccio tra le ordinarie regole del Tuir e questa particolare forma di recupero a posteriori comporta che, se la “perdita rideterminata” in un periodo d’imposta interessato dall’istanza trova nel successivo periodo in essa compreso un imponibile capiente, l’utilizzo di questa differenza è già avvenuto, determinando un maggior rimborso richiesto. Quando, invece, questo recupero non è stato possibile, è lo stesso provvedimento del 17 dicembre 2012 (istruzioni all’istanza) a prevedere che «nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo».
Pertanto, nella dichiarazione 2013, dopo essere state indicate nell’apposito rigo (ad esempio: RS103 per Unico SC), le perdite derivanti dall’istanza di rimborso verranno così utilizzate:
– illimitatamente nel tempo e come importo, qualora l’anno “di nascita” di queste perdite sia compreso nel primo triennio dalla costituzione della società (articolo 84, comma 2 del Tuir);
– senza limiti temporali ma con quello dell’80% del reddito imponibile 2013, se si tratta di perdite Ires non formatesi nei primi tre periodi d’imposta;
– secondo le regole di cui al comma 3 dell’articolo 8 del Tuir per le imprese in contabilità ordinaria (utilizzo quinquennale senza limiti di importo).
Ove il 2012 presenti un reddito imponibile, queste maggiori perdite concorrono, quindi, a ridurlo, con la conseguenza che, contabilmente, non si dovrà rilevare un maggior importo di imposte anticipate, ma minori imposte correnti.
Infine, va segnalato che per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno chiuso l’esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione di tale periodo va operata nell’istanza di rimborso, e solo dopo aver trasmesso quest’ultima, nel caso in cui si sia chiusa con una maggior perdita riportabile, diviene possibile il riporto in Unico.