08.04.2013

Un poker di verifiche prima di impugnare le cartelle di Equitalia

  • Il Sole 24 Ore

Giurisdizione, competenza, obbligo di difesa tecnica, termini processuali. Quattro verifiche necessarie prima di impugnare le cartelle di Equitalia. I crediti alla base dell’atto di recupero potrebbero essere di diverso tipo: tributi, contributi, sanzioni amministrative. E questo richiede un check up preventivo perché ogni tipologia di contestazione ha regole, giudice di competenza e termini di notifica diversi da rispettare. Aspetti a cui prestare attenzione e che consentono, tra l’altro, di evitare la tagliola del l’inammissibilità e puntare la strategia difensiva sul merito della contestazione. Vediamo nel dettaglio.
eLa giurisdizione. La prima verifica riguarda l’autorità giurisdizionale a cui presentare ricorso. La natura del credito «sottostante» alla cartella individua la competenza. Ma cosa succede se una cartella contiene più pretese? Sul punto le Sezioni unite della Cassazione sono state molto chiare: ogni pretesa conserva piena autonomia e il regime delle impugnazioni è identico a quello applicabile se fossero notificate più cartelle. In poche parole è possibile che una cartella esattoriale contenga più titoli esecutivi iscritti a ruolo nei confronti dello stesso debitore.
Il principale spartiacque si pone tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria. In poche parole vanno distinte da una parte tutte le contestazioni relative alla sussistenza del credito tributario (di natura erariale e/o locale), e dall’altra vanno messe tutte quelle afferenti a crediti di natura non tributaria (previdenziali, assicurativi e derivanti da sanzioni amministrative).
rLa competenza. Il secondo passaggio riguarda la competenza. Già, perché all’interno della giurisdizione tributaria il contribuente dovrà preventivamente controllare l’importo della controversia (considerando solo le imposte, senza gli interessi e le sanzioni). Se con l’impugnazione della cartella vengono sollevati vizi riconducibili all’attività svolta dall’agenzia delle Entrate e il valore della contestazione al contribuente non è superiore a 20mila euro, il contribuente dovrà prima passare per il tentativo obbligatorio di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.
Il provvedimento delle Entrate del 20 marzo scorso ha aggiornato le nuove avvertenze sul l’impugnazione della cartella, in quanto devono essere preceduti dalla mediazione obbligatoria – se il valore non va oltre i 20mila euro – anche i ricorsi contro i ruoli emessi dagli uffici provinciali dell’ex agenzia del Territorio a partire dal 1° dicembre 2012 (per effetto della sua incorporazione nelle Entrate). Caso che può riguardare, ad esempio, imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali.
Per la giurisdizione ordinaria, invece, la competenza in caso di opposizione a sanzioni amministrative è del giudice di pace o del Tribunale (per competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 22-bis commi 2 e 3, della legge 689/1981), mentre nelle controversie sui rapporti di previdenza obbligatoria decide il giudice del lavoro.
tLa difesa tecnica. La terza verifica interessa il fai-da-te o l’obbligo di assistenza. In ambito tributario il contribuente può stare in giudizio da solo nelle controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, mentre per quelle di valore superiore serve una difesa tecnica che può essere anche espletata da un professionista abilitato (per esempio un commercialista, un consulente del lavoro, un tributarista). Dal giudice di pace, invece, il contribuente può difendersi da solo per le controversie di valore fino a 1.100 euro, altrimenti ci vuole un avvocato. Davanti al Tribunale è necessario sempre un legale.
uI termini processuali. Resta da valutare, infine, la questione della tempistica nel proporre il ricorso. Il reclamo (nelle ipotesi in cui le imposte erariali non superano i 20mila euro), si presenta nei 60 giorni dalla notifica della cartella direttamente all’agenzia delle Entrate. Il ricorso in Commissione tributaria provinciale si presenta sempre notificandolo alla controparte nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella.
Il ricorso contro le sanzioni amministrative, se si contesta il merito della cartella (perché non si è mai ricevuto l’atto sottostante), va proposto entro 30 giorni al giudice di pace per gli importi inferiori a 15.493,71 euro, mentre oltre questa cifra bisogna rivolgersi al Tribunale territorialmente competente.
Nel processo del lavoro, invece, il termine per proporre opposizione è di 40 giorni: massima attenzione, pero, perché davanti al giudice del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini.