Qualora i contratti di ricerca siano sottoscritti con università o enti esteri, è necessario che questi ultimi appartengano all’Ue oppure a un paese che attua lo scambio di informazioni con l’Italia. Tra i costi eleggibili al credito d’imposta per personale altamente qualificato (ossia in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico oppure di dottorato) non rientrano solo le assunzioni, ma anche i rapporti di collaborazione, compresi quelli di natura professionale.
Vengono poi disciplinati i criteri per il calcolo del bonus spettante. In particolare, le spese di R&S delle imprese istanti dovranno ammontare almeno a 30 mila euro annui ed eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. In caso di start-up attive da meno di tre anni, tale media sarà calcolata dal momento della costituzione. La misura del beneficio fiscale, pari al 25% o al 50% a seconda della tipologie di costi sostenuti, andrà pertanto applicata alla quota incrementale degli investimenti. Il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di maturazione e dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi. Non trova applicazione il blocco delle compensazioni disposto dal dl n. 78/2010 in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro. Il bonus sarà anche cumulabile con l’agevolazione prevista dall’articolo 24 del dl n. 83/2012, ossia con il tax credit pari al 35% del costo aziendale sostenuto per il personale altamente qualificato nel settore della ricerca vigente fino al 2014. I controlli sul corretto utilizzo dell’aiuto tributario saranno effettuati dall’Agenzia delle entrate. Le imprese beneficiare dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la spettanza del bonus. Documentazione che, peraltro, dovrà essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale (a meno che si tratti di società con bilancio certificato). A tale scopo, per le imprese non soggette a revisione viene prevista l’inclusione tra i costi agevolabili delle spese di certificazione del bilancio contabile, entro un massimo di 5 mila euro annui.
Il Mef dovrà effettuare un monitoraggio mensile sull’andamento del credito d’imposta. Ciò al fine di assicurare che il consumo del plafond sia in linea con gli importi stanziati nel bilancio statale: 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 per il 2016, 519,7 per il 2017, 547 per gli anni 2018 e 2019 e 164 per il 2020.