04.06.2021

Un altro stop alle entrate locali

  • Italia Oggi

Altri due mesi di stop per i pagamenti delle entrate locali, tributarie e extratributarie, le attività di recupero dei crediti e le procedure esecutive. Sospesa la notifica di cartelle di pagamento e ingiunzioni fino al prossimo 30 giugno. Per i pagamenti ci sarà tempo fino al 31 luglio.

Il blocco non si applica agli avvisi di accertamento esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva, ma per gli atti già notificati non può essere imposto il pagamento prima della data sopra indicata. Sono validi, però, i provvedimenti adottati dai concessionari, i versamenti eseguiti, con relativi interessi di mora pagati dai debitori, dall’1 al 26 maggio.

Gli interessati non hanno comunque diritto alla restituzione delle somme che sono state eventualmente già versate durante il suddetto periodo. Lo prevede l’articolo 9 del dl «Sostegni bis» (73/2021).

Ennesimo differimento dei termini, dunque, per i versamenti delle entrate locali, l’attività di riscossione coattiva e le procedure esecutive. Altri 2 mesi in più di tempo per saldare i debiti verso le amministrazioni locali, i cui pagamenti sono ormai bloccati da 16 mesi. Il periodo di sospensione va dall’8 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021.about:blank

Con alcuni interventi normativi precedenti i termini per versamenti e riscossioni sono stati sospesi solo per alcune settimane. La proroga concessa con il dl «Sostegni bis» fa seguito ai tanti differimenti che sono stati disposti, anche di recente, con l’articolo 4 del dl Sostegni (41/2021), già convertito in legge, con l’articolo 1 del dl 7/2021, con l’articolo 1 del dl 3/2021, ormai abrogato, e, prima ancora, con il dl 129/2020.

La tecnica legislativa è sempre quella di apportare le modifiche all’articolo 68 del dl 18/2020, cosiddetto «Cura Italia», vale a dire alla norma del provvedimento che per la prima volta ha sancito il blocco delle attività di recupero crediti svolte dagli enti impositori e dai concessionari.

È stato ampliato ulteriormente, infatti, il termine previsto dalla citata norma, che allunga i tempi per i versamenti delle entrate locali, la notifica delle ingiunzioni e delle cartelle, e le conseguenti azioni esecutive e cautelari.

Enti locali e soggetti affidatari non possono avviare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari. Per il contribuente è prevista la sospensione dei pagamenti fino alla fine di luglio. I debitori possono provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga.

L’articolo 9 del dl 73/2021, inoltre, stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1 al 26 maggio 2021, che è la data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Vengono, poi, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Si considerano, poi, regolarmente eseguiti fino al 26 maggio i pagamenti dei debiti, degli interessi di mora e delle sanzioni. Nonostante la disposizione di legge faccia riferimento agli atti adottati dall’agente della riscossione, non vi è motivo di dubitare che la medesima regola si estenda agli affidatari delle attività degli enti locali, che riscuotono a mezzo ingiunzione.

Del resto, l’articolo 9 richiama i concessionari delle entrate locali che, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, svolgono le attività di accertamento e di riscossione coattiva, nonché le successive azioni esecutive. Per quanto concerne, invece, i termini di decadenza delle attività di accertamento delle entrate locali, va ricordato che sono stati bloccati solo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Periodo di sospensione di 85 giorni che si aggiunge al termine di decadenza ordinario, relativamente a ogni anno d’imposta. Per questi atti la sospensione, attualmente vigente, produce effetti solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Come già rilevato, non può essere preteso il pagamento se non nel momento in cui cesserà la sospensione dei versamenti, sia delle entrate tributarie sia delle entrate patrimoniali.