Tra i nodi veri che ancora restano da sciogliere, e a farlo potrà essere solo la riunione di questa mattina, c’è quello dell’articolo 1 del decreto, dedicato alla finanza interinale. Una misura che appare molto sbilanciata a favore degli istituti di credito, estendendo l’area della prededucibilità. La norma prevede infatti che il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo anche in assenza di piano oppure una richiesta di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti urgenti assistiti dal beneficio della prededucibilità.
I finanziamenti devono essere funzionali e indispensabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di trovare altrove le risorse e che, in assenza di questo afflusso, ne risulterebbe pregiudicata in maniera irrimediabile l’attività dell’azienda. Il tribunale, dopo avere assunto informazioni sommarie anche dai creditori, provvede entro 10 giorni dalla richiesta.
Nel resto del decreto legge c’è spazio per alcune novità di spessore soprattutto alla disciplina del concordato preventivo. È infatti prevista innanzitutto la possibilità di presentazione di offerte concorrenti, tutte le volte in cui il piano di concordato comprende un offerta da parte di un soggetto già individuato su asset aziendali o sulla totalità dell’azienda. Il commissario deve valutare, motivando il giudizio, la congruità dell’offerta, tenendo conto dei termini, delle condizioni, del corrispettivo e delle caratteristiche di chi l’ha presentata. In caso di valutazione negativa, anche alla luce di contestuali e alternative manifestazioni di interesse per i medesimi beni, sulla convenienza dell’offerta per i creditori, il commissario può chiedere l’apertura di un «procedimento competitivo» per mettere a confronto una pluralità di proposte e scegliere poi la migliore.
Medesima è la logica che sottostà alla possibilità, introdotta anch’essa dal decreto legge, di presentazione di proposte concorrenti. Qui non si tratta più di offerte, ma di piani complessivi di concordato che potranno essere presentati anche da un “pacchetto” di creditori rappresentativo di almeno il 10% del totale dei crediti. La proposta o le proposte alternative sono peraltro ammesse solo quando quella presentata dal debitore non prevede il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari. Nel caso di voto su più proposte concorrenti, a prevalere è quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto.
Nel decreto legge sono poi inserite misure per agevolare la chiusura del fallimento e la presentazione del programma di liquidazione, mentre alcune disposizioni incidono direttamente sulla figura del curatore. Se ne regolamenta in maniera più stringente l’ipotesi di conflitto d’interessi, si vincola il giudice a rendere esplicite le ragioni di assegnazione dell’incarico, si istituisce un Registro nazionale nel quale andranno a confluire i provvedimenti di nomina, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.