Ci sarà spazio fino al 1° novembre per la prosecuzione di alcune delle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria sperimentate in questa fase di emergenza sanitaria. A questo risultato punta l’emendamento approvato al decreto rilancio, che ne riscrive l’articolo 221. L’obiettivo è di provare a consolidare un’esperienza che ha dato, anche attraverso l’utilizzo in maniera assai più accentuato di tutte le modalità “da remoto”, prove positive che sarebbero andate disperse e che in realtà si sono già in larga parte concluse con l’avvio, da luglio, della fase 3, di ritorno alle procedure abituali nello svolgimento della giurisdizione.
In buona sostanza, fino al 31 ottobre, sarà introdotta una serie di misure sperimentali tra cui il deposito telematico anche degli atti introduttivi nel processo civile e il pagamento digitale del contributo unificato. Spazio anche allo svolgimento dell’udienza civile attraverso il deposito telematico di note scritte quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori. Per quanto riguarda poi lo svolgimento del giudizio in Cassazione, la logica resta la medesima, ammettendo il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili con l’assolvimento telematico dell’obbligo di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie.
Nelle udienze civili, su richiesta delle parti o del difensore, la partecipazione potrà avvenire anche attraverso collegamenti audiovisivi a distanza . La parte potrà però partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione a cui si collega il difensore. La domanda di partecipazione attraverso collegamento a distanza dovrà essere depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone poi la comunicazione alle parti della richiesta, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno 5 giorni prima dell’udienza.
Sempre con il consenso delle parti, il giudice può disporre la trattazione attraverso collegamenti da remoto dell’udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
Sul fronte penale, spazio alla partecipazione, dietro espresso consenso, a qualsiasi udienza degli imputati detenuti a qualsiasi titolo , se possibile attraverso l’utilizzo di collegamenti audiovisivi a distanza. Inoltre, su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per proteggere la salute delle persone detenute, è legittimo lo svolgimento a distanza , con apparecchi e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria dei colloqui non solo con i congiunti.
Infine, si allarga, ma serviranno delle misure attuative da parte del ministero della Giustizia, la possibilità di deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari. Il deposito deve essere considerato perfezionato al momento della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi dell’amministrazione della giustizia.