30.09.2019

Tutela a fasi alterne per i dati personali che circolano in rete

  • Italia Oggi

Oblio in rete più facile per i dati sensibili, ma più difficile essere dimenticati su scala mondiale. Il diritto alla cancellazione dei propri dati diffusi via internet oscilla tra alti e bassi, dimostrando l’affanno della legge scritta rispetto alla evoluzione dei rapporti sociali e allo sviluppo della tecnologia. Così, la giustizia comunitaria (Corte di giustizia dell’Unione europea) da un lato, con la sentenza del 24 settembre 2019 resa nella causa C-136/17, impone ai gestori di motori generali di ricerca di stare attenti a non pubblicare e a tenere in rete i dati cosiddetti particolari (religione, politica, sindacato, sesso, salute. Razza, profilo genetico e biometrico). E dall’altro lato, con sentenza del 24/9/2019 (causa C507/17), le autorità giurisdizionali europee riconoscono che non possono pretendere la cancellazione di un certo dato dalle versioni dei motori di ricerca generali esterni all’ambito europeo (e cioè le versione identificata con un ambito geografico diverso da «punto» seguito da «nome stato europeo».Peraltro la constatazione dell’ambito territoriale della sovranità non deve essere una constatazione di un limite non valicabile e di una resa all’operatore, ma deve essere uno stimolo per una trattazione globale della questione. In ogni caso la dimensione ampliata (ai dati sensibili) della tutela seppure negli ambiti territoriali dell’Unione europea è una conquista non certo trascurabile. Cerchiamo dunque di comprendere la portata di questa novità.

La Corte di giustizia dell’Ue ha detto ai gestori di motori generali di ricerca che anche a loro si applica il divieto di trattare dati sensibili e particolari. Il significato concreto di questa affermazione, per stare alle ricadute pratiche, è che se qualcuno trova, tra i risultati di una ricerca in rete, il rinvio ad una pagina che contiene dati sensibili, allora il motore generale di ricerca è tenuto a spiegare cosa legittima quella diffusione.

Si noti che il punto di partenza dei motori generali di ricerca è stato l’inapplicabilità del divieto di trattare dati sensibili e particolari.

Il motore generale di ricerca ha sostenuto che, per la sua natura e per il suo modo di operare, poteva trattare i dati sensibili e particolari e, per quel che interessa, poteva esporre tra i risultati della ricerca anche le pagine contenenti quei dati.

La Corte di giustizia ha sbarrato la strada a questa impostazione.

Al motore di ricerca si applicano le stesse regole che riguardano gli altri titolari di trattamento. Questi ultimi, per vincere il divieto di trattare dati sensibili e particolari, devono dimostrare di trovarsi in uno di quei casi che costituiscono deroga al divieto.

Ad esempio c’è il consenso esplicito dell’interessato oppure si tratta di dati resi manifestamente pubblici dall’interessato. Oppure si tratta di attività giornalistica ecc.

Il valore più importante della sentenza è che anche il motore di ricerca generale deve stare attento a come tratta i dati sensibili e particolari perché c’è in ballo anche la sua diretta responsabilità e non solo quello del sito che ospita la pagina.

Sul piano dei singoli individui si amplia la possibilità di tutelarsi. Anche se magari non in tutto il mondo, magari solo a livello europeo, ma è importante poter dire al motore generale di ricerca di togliere un risultato che ha un link a dati sensibili dell’interessato.

La deindicizzazione riduce la conoscibilità diffusa e quindi riduce la possibilità che i dati sensibili delle persone siano spiattellate in rete.

Certo non si tratta di un diritto assoluto, perché la possibilità di essere dimenticati per sempre, dappertutto e da tutti è impossibile, ma certamente si va nella direzione della riduzione del rischio.

Ad esempio se circola un rete una pagina con una immagine o uno scritto in cui si evidenziano le convinzioni religiose o una patologia, l’interessato può chiedere di giustificare come mai salta fuori quando si imposta una ricerca sul conto di una certa persona. E il motore generale di ricerca deve giustificarsi, altrimenti si deve cancellare quel risultato. E qui si introduce la seconda parte della sentenza.

La pronuncia sui dati sensibili in rete, infatti, è importante anche sotto un altro profilo e cioè sotto il profilo del controllo sulla permanenza in rete di dati sensibili e particolari.

Il motore generale di ricerca è chiamato in prima persona a valutare se ci sono ragioni di interesse pubblico connesse alla conoscenza di dati sensibili. La sentenza si occupa anche di dati giudiziari.

Quando risponde a un interesse della collettività rintracciare un link, tramite un motore generale di ricerca, deve essere valutato dallo stesso motore generale di ricerca.

Alcune categorie di persone sono più esposte delle altre (divi dello spettacoli, esponenti politici e del mondo della finanza, atleti e così via). La maggiore esposizione corrisponde a un diritto all’informazione del pubblico e della collettività in genere. Questo interesse trova un suo avallo giuridico e il motore generale di ricerca deve decidere, di volta in volta, se deindicizzare o meno un certo risultato, sulla base di parametri che tengono conto della qualifica del personaggio, della natura della notizia e della risalenza nel tempo della notizia.

Attenzione, però, a non pensare a una delega in bianco al motore di ricerca: alla fine è l’autorità dello Stato (un magistrato o un’autorità amministrativa di controllo) che deve avere l’ultima parola.

Antonio Ciccia Messina