12.02.2016

Tutela dei depositi in chiave Ue

  • Italia Oggi

Soglia di garanzia a 100 mila euro armonizzata a livello Ue. I rimborsi avverranno entro sette giorni, pagati da un sistema di garanzia che sarà finanziato ex ante. A questo contribuiranno tutte le banche italiane, le succursali di queste negli altri paesi Ue nonché le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie aderenti al sistema, che verseranno contributi annui in proporzione ai depositi complessivi che hanno in pancia. Obiettivo dell’Europa sarà giungere al 2024 con un sistema omogeneo. Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Matteo Renzi e del ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato nella tarda serata di mercoledì il decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/49/Ue, cosiddetta Deposit guarantee schemes directive – Dgsd, che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello Ue, che sposa la linea già seguita dalla Brrd, Bank recovery and resolution directive, che ha introdotto lo strumento risolutivo del bail in.

Per svolgere la propria attività, ogni banca dovrà versare un contributo commisurato alla quota dei depositi posseduti, fino ad arrivare entro l’anno 2024 a una dotazione pari allo 0,8% di questi ultimi (0,5% in casi straordinari). Tale contributo avverrà annualmente ed ex ante, così da far fronte immediatamente alle possibili uscite. Il decreto, da direttiva, prevede inoltre un accorciamento dei termini di rimborso dei risparmiatori, che passeranno entro il 2024, da 20 a 7 giorni. Il decreto precisa che, in riferimento alla soglia dei 100 mila euro, essa non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto: operazioni relative a trasferimento e creazione di diritti reali su abitazioni; divorzio, pensionamento scioglimento di rapporto di lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per danni considerati come reati contro persona o ingiusta detenzione. Nel caso di conti su cui più soggetti hanno pieno diritto, il calcolo del rimborso avverrà sulla quota di deposito di ciascun cointestatario; in presenza di conti cointestati a più soggetti partecipanti a un ente privo di soggettività giuridica, i depositi su tale conto, ai fini del rimborso, si considereranno come effettuati da un unico depositante. Infine, si tiene conto di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca effettuando, se possibile, una compensazione.

Il decreto dispone infine le circostanze in cui il fondo di garanzia dei depositi può intervenire: oltre alla fase di risarcimento, esso può agire alla luce di interventi preventivi, a patto che per la banca beneficiaria non ricorrano i presupposti di risoluzione. Questo giustifica la decisione della Commissione europea che bloccò l’Italia nell’impiego delle risorse del fondo di tutela dei depositi per il salvataggio delle quattro banche italiane, configurando un simile intervento alla stregua dell’aiuto di stato.