18.02.2013

Trasferimenti d’azienda liberi

  • Italia Oggi

Viola il principio comunitario di libertà di stabilimento una norma che tassa le plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento all’estero della sede o della residenza. Specie se tali plusvalenze non sarebbero sottoposte ad alcun prelievo nel caso in cui la sede venisse trasferita all’interno dei confini nazionali.

La Corte di giustizia Ue (procedimento C-301/11) torna, con forza, a ribadire la propria linea nei confronti di tutte quelle disposizioni fiscali interne che, trattando diversamente operazioni nazionali e intracomunitarie, finiscono con l’infrangere i cardini del trattato comunitario.

Stavolta sotto accusa è finita la legislazione olandese rea di aver mantenuto, nonostante i ripetuti solleciti della Commissione, una disposizione evidentemente discriminatrice per le imprese interne in procinto di trasferirsi all’estero. Queste, a differenza di quelle che circolano all’interno del territorio olandese, sono chiamate a quantificare le plusvalenze latenti sui propri beni aziendali e a corrispondere all’amministrazione locale le relative imposte. Ciò al fine di evitare che plusvalenze maturate in patria sfuggano definitivamente al prelievo, una volta che la società sia trasmigrata in altri lidi.

La controversia non è finita sui tavoli della Corte di giustizia Ue per iniziativa privata di un contribuente nazionale che in sede di opposizione a un provvedimento dell’autorità nazionale avesse inteso adire al giudice comunitario per vedere dichiarata contraria ai principi comunitari la disposizione incriminatrice. Il procedimento è stato, invece, attivato direttamente dalla Commissione europea che già a settembre del 2011 e a marzo del 2010, aveva inviato al governo olandese lettere motivate e inviti a modificare l’articolo della legge sull’imposta sul reddito del 2001 che prevede, nel caso di trasferimento delle attività all’estero, prima che ciò avvenga definitivamente, uscendo dalla potestà impositiva nazionale, la necessità di valutare tali attività al giusto valore commerciale. La normativa impone di tener conto di tale valore commerciale nella valutazione complessiva dell’impresa ai fini del calcolo dell’imposta sulle rimesse di reddito. Sotto accusa, altresì, l’analoga disposizione relativa all’imposta sulle persone giuridiche che contiene indicazioni su come considerare le attività delle imprese per il cosiddetto conteggio finale, ai fini della tassazione, in vista del trasferimento all’estero.

Peraltro va sottolineato che in precedenza anche la legislazione portoghese (procedimento C38/2010) era stata censurata sulla stessa questione del diverso trattamento fiscale riservato al trasferimento all’estero delle imprese nazionali.

Come accennato, il procedimento è stato attivato dopo che, ai solleciti inviati dalla Commissione, il governo nazionale olandese non aveva fornito risposte adeguate. Anche per tale motivo l’impegno assunto dall’Olanda a modificare la normativa, dopo che i giudici comunitari erano già stati interessati della questione, è apparso non solo tardivo ma addirittura controproducente. L’impressione data ai giudici è infatti stata quella di un ravvedimento né operoso né spontaneo visto che, da un lato anche l’impegno assunto appariva vago e indeterminato e, dall’altro, l’eventuale intervento era, sostanzialmente, derivato dalle segnalazioni della Commissione. Nel ricorso presentato contro l’Olanda, la Commissione ha evidenziato che l’imposizione sulle plusvalenze non realizzate, in caso di trasferimento della sede sociale dell’impresa oltre i confini nazionali, rappresenta un ostacolo alla libertà di stabilimento ex articolo 49 Tfue.

Il problema fondamentale non è tanto la tassazione delle plusvalenze latenti in quanto tali e con riferimento al sistema di tassazione del reddito globale. Ciò che non può essere accettato è il fatto che le plusvalenze, se realizzate da un’impresa che non sia in procinto di trasferirsi all’estero non sono assoggettate a tassazione secondo la legge olandese.

La Corte di giustizia europea ha quindi accolto il ricorso presentato dalla Commissione contro una normativa nazionale che, sottopone a tassazione le plusvalenze non realizzate, nel caso di trasferimento dell’impresa in altro stato. Una normativa di questo tipo deve considerarsi, pertanto, non compatibile con quanto stabilito dal trattato Ue, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento.