16.05.2014

Traffico «lieve», pena invariata

  • Il Sole 24 Ore

Il traffico di stupefacenti, nei casi di lieve entità, resta sanzionato con una pena da 1 a 5 anni di reclusione. Indipendentemente dalla natura della sostanza. Al termine di un’articolata motivazione lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 20225 della Quarta sezione penale depositata ieri.
La pronuncia arriva a questa conclusione dopo avere preso in considerazione le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha sancito l’illegittimità di una parte centrale del Testo unico sulla droga, imponendo al Governo prima e al Parlamento poi di intervenire per il ripristino della distinzione tra droghe leggere e pesanti. Una distinzione che però non ha ripercussioni sull’autonoma figura di reato che colpisce i casi di minore gravità in materia di traffico di stupefacenti, sulla quale la Cassazione nei giorni scorsi ha avuto modo di pronunciarsi.
Traffico che l’articolo 73 del Testo unico, nella versione tornata in vigore dopo il giudizio della Consulta è oggi punito con la pena da 8 a 20 anni di reclusione nel caso di droghe pesanti e da 2 a 6 anni nel caso di droghe leggere.
Ora la Cassazione, chiamata a soffermarsi sull’impatto del verdetto della Corte costituzionale sul reato introdotto dall’articolo 2 del decreto 146/2013, conduce un duplice intervento. Il primo in punta di diritto, se così si può dire: per affermare come la sentenza della Consulta non ha avuto alcun effetto di trascinamento sulla nuova norma del 2013 (comma 5 dell’articolo 73 del Dpr 309/90): infatti le disposizioni giudicate incostituzionali non rappresentavano né un presupposto per l’esistenza della misura, né il suo oggetto. E, da questo punto di vista, la stessa pronuncia della Corte costituzionale aveva tenuto a mettere in evidenza come il giudizio di legittimità costituzionale non poteva comunque riguardare una norma che era stata introdotta successivamente a quelle oggetto della questione di legittimità.
Il secondo piano però sul quale si muove la Cassazione è di verifica della compatibilità logica di una norma con un panorama normativo come quello delle misure sul traffico di stupefacenti che è stato oggetto, nel tempo, di interventi legislativi ispirati da logiche di politica della giustizia penale anche dissonanti. In altre parole, il tema che la Cassazione si è posta è quello della giustificazione di una norma che unifica il trattamento sanzionatorio alla luce delle modalità del fatto (la “lieve tenuità”), senza alcuna considerazione della tipologia di sostanza, di fronte a un quadro di riferimento generale che è ormai incline a distinguere il grado di offensività sulla base della natura della droga oggetto della condotta illecita.
E allora, il giudizio della Cassazione, è favorevole a una giustificazione dell’esistenza della norma e certo non si pone una possibile questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza. Per la Corte, anzi, conservando la piena efficacia della norma che limita le sanzioni per i casi di minore gravità (vuoi per le modalità, vuoi per la natura, vuoi per i mezzi dell’azione) lascia al giudice di merito un’ampia possibilità di ritagliare la risposta punitiva sulle effettive caratteristiche della condotta permettendo un «agevole adattamento al singolo episodio di vita o all’occasionale frammento di esperienza». Cosa impossibile a fronte di eccessive rigidità punitive.