09.08.2013

«Tobin tax» sul costo complessivo

  • Il Sole 24 Ore

Per la Tobin tax nei trasferimenti di azioni e titoli partecipativi vale il costo d’acquisto, compresi gli oneri accessori. È uno dei chiarimenti del dipartimento delle Finanze, che ha pubblicato 32 domande e risposte sull’imposta sulle transazioni finanziarie. Accanto a indicazioni di carattere tecnico, rivolte soprattutto agli operatori del settore, ve ne sono diverse che interessano la generalità dei contribuenti.
Ambito di applicazione
Viene chiarito che in caso di trasferimento di partecipazioni in società consortili, l’imposta è dovuta solo se si tratta di società consortili per azioni (Faq 1). Inoltre il trasferimento di azioni tra dossier diversamente intestati costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta se conseguente a un trasferimento di proprietà (Faq 3). Se l’avente causa documenta che l’acquisto è avvenuto per successione o mediante un formale atto di donazione, l’imposta non è dovuta, in base all’articolo 15, comma 1, lettera a del Dm 21 febbraio 2013.
La mera intestazione al Fug (Fondo unico di giustizia) di azioni sequestrate non costituisce evento rilevante per l’imposta sulle transazioni finanziarie, fermo restando che la stessa sarà applicabile nel caso in cui i titoli azionari sequestrati e intestati al Fug siano venduti secondo le procedure stabilite dal Dl 98/2011, così come nel caso in cui i titoli stessi siano definitivamente sottoposti a confisca (Faq 4).
Trasferimenti
Per quanto riguarda il valore nei trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi viene precisato che il costo d’acquisto comprende gli oneri accessori (Faq 10) . Dovrebbe trattarsi delle spese strettamente inerenti l’acquisto, come quelle notarili e le commissioni d’intermediazione.
In presenza di clausole di aggiustamento prezzo, l’imposta si applica anche sulla parte di prezzo variabile ed è dovuta alla data in cui spetta contrattualmente il versamento dell’integrazione del prezzo. In caso di revisione del prezzo in diminuzione il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata in eccesso (Faq 11). Il rimborso dovrebbe seguire la procedura di cui all’articolo 9 del provvedimento del 18 luglio 2013: avverrà in sede di liquidazione della dichiarazione del contribuente.
Viene indirettamente confermato che anche l’intermediario che interviene nella “girata” del titolo è responsabile d’imposta e la calcola sul controvalore pagato per l’acquisto del titolo, che – precisa il Dipartimento – non può essere inferiore al corrispettivo contrattualmente stabilito, se la girata dà luogo a un acquisto a pronti (Faq 12). Viene inoltre chiarito che la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 del Dm 21 febbraio 2013 si applica nei casi diversi dall’acquisto a pronti (Faq 12). Quindi nei casi di acquisto a termine.
Mercati regolamentati
Per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti e autorizzati da un’autorità pubblica nazionale (intesa come autorità dello Stato considerato) e sottoposti a vigilanza pubblica, a prescindere dal fatto che siano riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del Tuf. Devono però essere istituti in Paesi che danno un adeguato scambio d’informazioni, elencati, per ora nel Dm 4 settembre 1996 (Faq 2). La distinzione è importante perché le transazioni fatte in questi mercati beneficiano dell’aliquota ridotta allo 0,12 per cento. È auspicabile che questo chiarimento consenta di superare l’anacronistica definizione contenuta nella circolare 4/E del 2006, par. 2.1 anche ai fini delle imposte sui redditi.