15.12.2014

Termini «doppi», ultima chiamata

  • Il Sole 24 Ore

Ultimi giorni per notificare gli accertamenti con i termini raddoppiati in presenza di reati tributari, senza che sia necessaria la presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria. A fine anno oltre gli accertamenti per il periodo di imposta 2009, scadono anche le rettifiche relative ad annualità precedenti (fino al 2005, o al 2003 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) nel caso in cui sia stato commesso un reato tributario.
Dopodiché, si cambia. Il decreto delegato di riforma sull’abuso del diritto e sui reati tributari, infatti, prevede che il raddoppio scatti esclusivamente se la denuncia è stata inoltrata alla compente Procura entro i termini ordinari di decadenza. Ne consegue – ipotizzando l’entrata in vigore del decreto nei primi mesi dell’anno prossimo dopo l’iter parlamentare – che a regime sarà possibile accertare periodi di imposta decaduti solo se la denuncia è arrivata entro il termine ordinario.
Va da sé che per quest’anno occorrerà continuare a difendersi sulla base della disciplina ora vigente: le nuove norme non sono ancora in vigore e, comunque, la bozza di decreto delegato fa salvi espressamente gli atti di controllo notificati prima della sua entrata in vigore.
In tale contesto, non pare casuale che molti uffici stiano notificando molti atti di questo tipo.
Il raddoppio dei termini è stato introdotto dall’articolo 37 del Dl 223/2006 e scatta in ipotesi di violazione penale tributaria (di cui al Dlgs 74/2000) che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. In altre parole, se la decadenza è prevista al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (o quinto in caso di dichiarazione omessa) in presenza dei reati previsti dal Dlgs 74, relativamente al periodo in cui è stata commessa la violazione, si passa al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo (o del decimo anno).
Questa previsione doveva consentire agli uffici l’utilizzo degli esiti delle indagini penali, senza rischiare la decadenza ai fini fiscali. Tuttavia la prassi di questi anni, soprattutto in seguito all’ordinanza 247/2011 della Corte costituzionale, ha visto spesso l’utilizzo di questa possibilità a prescindere dall’effettiva violazione penale commessa dal contribuente. E infatti l’Agenzia ritiene operante il raddoppio anche senza l’invio della notizia di reato al Pm, e nonostante il reato sia già estinto o archiviato. Si assiste così a controlli e richieste di documenti (e talora anche ad accertamenti notificati) senza che sia mai stata inoltrata alcuna notizia di reato.
In realtà questa interpretazione lascia perplessi (da qui verosimilmente le modifiche previste nella legge delega) in quanto “dimentica” il fatto che l’articolo 331 del Codice di rito prevede l’espresso obbligo (e non la facoltà) in capo al pubblico ufficiale di comunicare «senza ritardo» la notizia di reato al Pm o all’ufficiale di polizia giudiziaria. In altre parole: se il reato tributario è ritenuto sussistente, esso deve essere denunciato senza ritardo (e consente di beneficiarie del raddoppio dei termini); se il reato non viene denunciato, vuol dire che il delitto non sussisteva, per cui mal si comprende perché l’amministrazione debba beneficiare del raddoppio. Salvo ipotizzare condotte omissive in capo ai verificatori, i quali, non osservando il Codice di procedura penale, non hanno denunciato «senza ritardo».
Altra circostanza singolare è l’estensione del raddoppio sia all’Irap (che non comporta alcuna violazione penale tributaria) e sia ai soci non amministratori di società di persone per presunti reati ascrivibili alla società. E infatti l’articolo 43 del Dpr 600/1973 prevede il raddoppio in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia: né per l’Irap, né nei confronti di chi non ha commesso alcuna violazione penale, può ipotizzarsi un obbligo di denuncia.
Per queste ragioni varie commissioni tributarie hanno anche recentemente censurato il comportamento degli uffici (si veda la grafica). D’altra parte, è stata proprio la Consulta a dare il “la” ai giudici, rispondendo a una questione sollevata dalla Ctp Napoli che, tra l’altro, dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva che l’eventuale denuncia dovesse esser e presentata prima dello spirare dei termini ordinari di accertamento.
La Corte ha rigettato la questione di legittimità affermando che il raddoppio dei termini di decadenza è causato da un fattore obiettivo – rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia penale – per cui il legislatore ha introdotto non un raddoppio di termini già esistenti ma un nuovo termine di decadenza. Con il corollario che il contribuente ha l’obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla scadenza di questo termine (raddoppiato).
Tuttavia, la stessa Corte, per evitare un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato da parte dell’organo verificatore, volto esclusivamente a raddoppiare le ordinarie scadenze dell’accertamento, ha posto in capo al giudice tributario l’onere di riscontrare e verificare i presupposti dell’obbligo di denuncia. Dunque, la Commissione tributaria competente deve valutare, mediante un giudizio di «prognosi postuma», la ricorrenza dei seri indizi di reato, accertando se l’Amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato.