20.10.2015

Telecamere con l’avviso

  • Italia Oggi

La ripresa di immagini è sempre videosorveglianza anche se non si fa registrazione. E i volti ripresi sono sempre un dato personale, anche se la persona non viene identificato.

La Cassazione (sentenza n. 17440 del 2 settembre 2015) cambia la sua giurisprudenza e fa chiarezza sulle regole generali della videosorveglianza e conferma la sanzione comminata dal garante della privacy a una torrefazione calabrese, che non aveva esposto il cartello informativo previsto per la videosorveglianza.

Nel caso specifico si è trattato di una telecamera presente all’interno di un negozio, collegata a un monitor sistemato nel soppalco dell’esercizio commerciale, utilizzata dal titolare per sorvegliare l’accesso degli avventori.

La vicenda è stata sanzionata dal Garante della privacy per violazione dell’obbligo di informativa ai sensi dell’articolo 13 del codice della privacy (Ddlgs 196/2003).

Il commerciante ha presentato opposizione in cui ha sostenuto che non aveva trattato dati personali e questo perché non c’era la registrazione delle immagini e perché riprendeva le immagini senza poter identificare le persone.

In effetto un orientamento giurisprudenziale risalente al 2009 (sentenza n. 12997 della Cassazione) sosteneva che l’immagine non fosse di per sé un dato personale, senza una didascalia o un sonoro che individuasse la persona.

Questo orientamento è stato accolto dal giudice di primo grado, che ha annullato la sanzione, ritenendo che l’immagine di una persona non potesse essere definita dato personale in assenza di elementi oggettivi che ne consentano una potenziale identificazione. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le modalità e la funzione della videoripresa, finalizzata unicamente a consentire al titolare dell’esercizio di controllare l’accesso di persone sospette nel proprio locale al piano terreno per il tempo in cui lo stesso si trovava nel laboratorio collocato su un soppalco, in assenza di ogni potenziale identificabilità delle persone riprese, peraltro da un apparecchio di non elevata definizione, senza alcuna possibilità di registrazione delle immagini stesse.

Con la sentenza in commento la Cassazione cambia idea, riforma la sentenza di primo grado e sostiene che l’immagine è un dato immediatamente idoneo a identificare la persona, a prescindere dalla sua notorietà.

In particolare, con riferimento all’attività di videosorveglianza senza registrazione, la Cassazione ricorda che il trattamento è legittimo e riporta quanto prescritto dal garante e cioè che «nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (ad esempio gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali)».

Il trattamento è legittimo, ma proprio per questo è soggetto all’obbligo dell’informativa. E in caso di violazione di questo obbligo scatta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 161 del codice della privacy.