04.02.2015

Svizzera, i termini si allineano

  • Italia Oggi

Sanzioni da quadro RW senza raddoppio dei termini in caso di accordo fiscale tra Italia e Svizzera firmato entro il 2 marzo 2015. Chi attiva la voluntary disclosure si troverebbe così a pagare le sanzioni da monitoraggio fiscale (peraltro ridotte allo 0,5% annuo invece che all’1%) su un periodo di cinque anni e non più di dieci. È quanto prevede un emendamento al decreto Milleproroghe presentato alla camera da Giovanni Sanga (Pd), già relatore del provvedimento sulla collaborazione volontaria.

Gli emendamenti, dopo la scure della commissione bilancio e i ricorsi per il recupero sono circa 400 e da oggi saranno votati in commissione. Per il relatore al provvedimento, Maino Marchi, Pd, i lavori continueranno fino alla prossima settimana: «al momento come relatore esamino il lavoro dei deputati e se emergono tematiche di interesse condiviso potrebbero essere riformulate e fatte proprie come correzioni del relatore» annuncia Marchi a ItaliaOggi. L’intervento, ammesso di Sanga, che secondo quanto risulta a ItaliaOggi ha buone probabilità di essere approvato, renderebbe la procedura più conveniente per tutti coloro che hanno nascosto i propri capitali in paesi black list divenuti poi fiscalmente collaborativi secondo gli standard Ocse. Il riferimento principale è ovviamente la Svizzera, ossia il paese dove è custodita la maggior parte dei patrimoni illeciti degli italiani.

L’attuale formulazione della legge n. 186/2014 stabilisce una serie di agevolazioni per i contribuenti qualora Roma e Berna raggiungano l’intesa sulla cooperazione fiscale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (cioè entro il prossimo 2 marzo). In primo luogo, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la sanzione per le violazioni all’obbligo di dichiarazione annuale dei capitali nel quadro RW sarebbe dimezzata al 3%, in luogo del 6% ordinariamente prevista per i paradisi fiscali.

Grazie alle ulteriori riduzioni previste dalle norme sulla voluntary e da quelle sull’adesione ciò significherebbe per i contribuenti pagare lo 0,5% annuo sui capitali occultati. Non solo. In caso di accordo fiscale, verrebbe disapplicato anche il raddoppio delle sanzioni ai fini delle imposte dirette previsto dall’articolo 12 del dl n. 78/2009 (che già partono da una forchetta variabile tra il 133% e il 266% dell’imposta evasa).

Attualmente, però, nell’articolo 5-quinquies del dl n. 167/1990 (come modificato dalla legge n. 186/2014) non c’è alcun riferimento al comma 2-ter del medesimo articolo 12.

Vale a dire la norma che prevede il raddoppio dei termini per emettere l’atto di contestazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale. Una lacuna che, per il contribuente «pentito», comporterebbe sempre il pagamento delle sanzioni da RW su un arco temporale decennale. Ed è proprio su questo punto che interviene l’emendamento Sanga. Il quadro normativo sulla voluntary disclosure sembra così destinato ad arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni. L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione degli operatori tutti gli strumenti necessari per procedere con le istanze (modulistica, istruzioni, software). Ma i professionisti restano ancora in attesa della circolare, nonché di conoscere più in dettaglio i contenuti dell’accordo sullo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera.