Nonostante il superbonus si sia di fatto fermato dopo la stretta del blocca crediti di fine marzo, resta ancora una coda dei provvedimenti attuativi generata proprio dagli interventi che si sono succeduti tra fine 2023 e inizio 2024. In questa direzione va il sostegno ai contribuenti con i redditi più bassi, che era stato previsto nel decreto Salva spese (Dl 212/2023). Ad attuarlo è il decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che fissa le regole per le richieste.
Il fondo indigenti 2024 per il superbonus potrà essere richiesto entro il 31 ottobre. Saranno ammessi al contributo le spese per i bonifici sostenuti nei primi dieci mesi dell’anno (da gennaio a ottobre). L’accesso sarà consentito ai contribuenti per i quali gli interventi avevano raggiunto uno stato di avanzamento lavori (Sal) del 60% entro il 31 dicembre 2023 asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura e lo sconto in fattura. La misura sarà riservata ai soggetti con un reddito di riferimento determinato attraverso i coefficienti del quoziente familiare introdotto proprio per il superbonus dal decreto Aiuti quater di fine 2022 (Dl 176) non superiore a 15mila euro. Sono questi i principali requisiti per accedere al contributo.
Come previsto nel decreto salva spese sono a disposizione 16,4 milioni (in sostanza l’importo residuo del fondo indigenti dello scorso anno). La misura è finalizzata a sostenere i nuclei con redditi più bassi in considerazione dello scalone che si è verificato a inizio 2024 con la discesa dell’aliquota del superbonus dal 110% o 90% (a seconda dei casi) al 70 per cento. Al decreto dell’Economia dovrà ora seguire un provvedimento delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del Dm. Provvedimento che avrà il compito di definire le modalità di compilazione dell’istanza, il contenuto e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.
L’importo del fondo indigenti spettante sarà determinato in base alle spese agevolabili sostenute dal richiedente o a quelle che gli sono state imputate, in caso di interventi condominiali, entro un limite di 96mila euro. Potranno accedere all’aiuto solo le spese per cui sono stati effettuati bonifici dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
Ogni soggetto interessato potrà presentare solo una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. La domanda che sarà comunque solo telematica potrà essere presentata anche attraverso un intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia.
Saranno poi le Entrate a determinare l’importo del contributo da erogare a seconda del rapporto tra risorse disponibili e contributi richiesti. Vengono delineati tre scenari, con un’ipotesi minima di attribuzione in caso di afflusso consistente delle richieste in cui il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto l’aliquota del 3 per cento. In questa circostanza (in cui di fatto potrebbe essere molto ridotta la somma attribuibile), il contributo sarà erogato, fino a esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti tra gennaio e ottobre 2024. In presenza di istanze con la stessa data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse per l’erogazione dei contributi richiesti, l’importo del fondo sarà erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse.
Bisognerà attendere entro il 30 novembre per conoscere le percentuali di erogazione: entro tale scadenza le Entrate effettueranno la comunicazione attraverso un provvedimento. Poi il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia attraverso un accredito diretto tramite conto corrente bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente) indicato al momento della presentazione dell’istanza.
Il decreto contiene anche un capitolo dedicato ai controlli. Qualora, infatti, si accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate procederà al controllo e al recupero del relativo importo (secondo le regole fissate dall’articolo 38-bis del Dpr 600/1973).