04.02.2016

Super ammortamenti tabellari

  • Italia Oggi

La deduzione del super ammortamento è sempre ancorata alle percentuali di ammortamento tabellare anche se l’imputazione della quota a conto economico è inferiore all’ammortamento fiscale calcolato secondo le predette percentuali. È quanto emerge da alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate che confermano quanto già in precedenza anticipato da Italia Oggi. Si ricorda che l’agevolazione in questione prevede la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria (in tal caso limitatamente alla quota capitale), con esclusione dei fabbricati e più in generale di tutti i beni la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, nonché di alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge di stabilità 2016 (elenco di beni trascurabile ai fini che qui interessano). L’investimento deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, e la deduzione maggiorata inizia dal periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione (condizione quest’ultima per la deduzione delle quote di ammortamento e canoni di leasing).

Come anticipato, l’Agenzia delle entrate ha confermato che per i beni acquisiti in proprietà la norma agevolativa non impatta in alcun modo sul processo di ammortamento civilistico (art. 2426 c.c. e Oic 16), le cui regole impongono di «spalmare» l’imputazione del costo del bene ammortizzabile lungo la vita utile del bene. Pertanto, la maggior deduzione consentita non transita in alcun modo nel conto economico dell’impresa, ma si concretizza in una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Unico. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi in via di principio tener conto anche dell’ammortamento imputato a conto economico, il quale non necessariamente deve corrispondere alla quota deducibile dal reddito d’impresa (quest’ultima conteggiata in base alle aliquote di ammortamento indicate nel dm 21 dicembre 1988). La circostanza che la deduzione del «maxi» ammortamento avvenga esclusivamente in via extracontabile comporta ad esempio che all’atto della cessione del bene la deduzione di maggiori ammortamenti non impatta in alcun modo sulla determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza, la cui entità è pari alla differenza tra prezzo di cessione e costo fiscale del bene Ritornando al meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, che si concretizza in una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Unico pari al 40% dell’ammortamento fiscalmente deducibile (o della quota capitale del canone per i beni acquisiti in leasing), è possibile distinguere tre ipotesi. La prima è quella «classica» in cui la quota di ammortamento stanziata a conto economico coincide con deducibile fiscalmente, nel qual caso l’agevolazione fiscale è fruita operando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 40% della quota deducibile fiscalmente (pari a quella iscritta nel conto economico) senza alcun riflesso sulla fiscalità latente poiché trattasi di differenza definitiva non suscettibile di recupero. Una seconda ipotesi si realizza qualora la quota di ammortamento stanziata a conto economico è maggiore della quota deducibile fiscalmente, con conseguente duplice variazione nel modello Unico: la prima in aumento pari alla differenza tra ammortamento civilistico e ammortamento deducibile fiscalmente, e la seconda in diminuzione pari al 40% commisurata all’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico (per la quota di ammortamento ripreso a tassazione deve essere iscritta la fiscalità anticipata in quanto trattasi di variazione temporanea oggetto di recupero al termine dell’ammortamento civilistico). Infine, ed è l’ipotesi oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia, la quota di ammortamento stanziata a conto economico è inferiore alla quota deducibile fiscalmente (costo di acquisto pari a 100 con aliquota tabellare pari al 10% e ammortamento stanziato a conto economico pari a 8). In tal caso, fermo restando che in applicazione del principio di derivazione l’ammortamento imputato nel conto economico è anche quello deducibile fiscalmente (8 nell’esempio), l’agevolazione del super ammortamento è fruita con una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 40% della quota massima deducibile fiscalmente (4 pari al 40% di 10), e quindi tenendo conto dell’ammortamento tabellare di cui dm 31 dicembre 1988. La conclusione è in linea con il dettato normativo che collega l’agevolazione non direttamente alle quote di ammortamento bensì come incremento del costo di acquisizione del bene.