19.09.2014

Sul contenzioso «effetto» Dl giustizia

  • Il Sole 24 Ore

Novità in arrivo per il processo tributario: alcune modifiche al Codice di procedura civile apportate dal Dl 132/2014 (il decreto «giustizia», si veda anche a pagina 53) possono avere ricadute anche nel contenzioso tributario. È il caso della nuova regolamentazione delle spese di lite, del periodo di interruzione durante il periodo estivo, e dell’acquisizione delle dichiarazioni rese da terzi.
Le spese
La regolamentazione delle spese nel processo tributario è disciplinata dall’articolo 15 del Dlgs 546/92 secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’articolo 92, secondo comma del Codice. Quest’ultimo prevedeva che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Con le modifiche apportate ora dal Dl 132 il giudice può compensare le spese «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza». In sostanza i motivi per disporre la compensazione, secondo le intenzioni del legislatore, vengono ridotti, limitandoli alla novità della questione e/o al mutamento della giurisprudenza, fermo restando evidentemente le ipotesi di soccombenza reciproca.
La sospensione
L’altra novità concerne il periodo di sospensione dei termini processuali, ridotto dall’attuale 1° agosto-15 settembre al 6-31 agosto. Va peraltro tenuto presente che tale periodo in ambito tributario trova applicazione anche al di fuori del processo (si veda l’articolo qui sotto).
Dichiarazioni di terzi
Vi è infine una norma la cui estensione al processo tributario appare dubbia ma che sarà certamente oggetto di un confronto giurisprudenziale. Si tratta dell’istituto delle dichiarazioni scritte, in base al quale la parte potrà produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore che, previa identificazione, ne attesterà l’autenticità. Il difensore, in questo caso, avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.
A favore dell’estensione al processo tributario sicuramente vi è l’ormai univoco orientamento della Cassazione per la quale il divieto della prova testimoniale (articolo 7 del Dlgs 546/92) non esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi in un pvc ovvero riportate in atti notori. La stessa Consulta ha chiarito che il giudice tributario valuta queste dichiarazioni quali indizi, da riscontrare con ulteriori elementi. In concreto, applicando la nuova norma si renderebbe più agevole acquisire le dichiarazioni di terzi, fermo restando la rilevanza delle attuali dichiarazioni sostitutive.
Operando una interpretazione rigorosamente letterale della disposizione, invece, si potrebbe giungere a conclusioni opposte, escludendo la sua rilevanza nel contenzioso tributario. Essa infatti prevede l’eventuale deposizione del testimone davanti al giudice (circostanza non consentita nel processo fiscale). Sarà interessante, a questo punto, verificare l’orientamento della giurisprudenza in quanto si tratta di un istituto che potrebbe trovare anche un frequente utilizzo nel processo tributario: si pensi, per tutti, ai casi di provenienza di somme a seguito di indagini bancarie, di accertamenti sintetici, eccetera.