10.04.2012

Sui contrassegni assicurativi i controlli viaggeranno online

  • Il Sole 24 Ore

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici: questa la strada individuata dal legislatore con l'articolo 31 del Dl 1/2012 (decreto liberalizzazioni), convertito con modificazioni con la legge 27/2012, per contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore. Controlli incrociati tra le banche dati di motorizzazione civile, Aci e compagnie garantiranno così l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione. Viene di fatto anticipata una misura, quale quella della progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, già contenuta nel disegno di legge AS 2809, approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato, che per il contrasto alle frodi nel settore prevede, tra l'altro, anche la trasmissione dell'attestazione sullo stato di rischio per via telematica mediante banche dati elettroniche.
Entro il 25 settembre 2012, cioè entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un regolamento interministeriale definirà caratteristiche e requisiti dei sistemi elettronici e telematici oltre che il termine, non superiore a due anni, per la conclusione del processo di dematerializzazione.
Ai fini dei controlli, è previsto l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto della tutela della riservatezza personale, consentono di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Non vi è obbligo di contestazione immediata quando per rilevare la violazione sono utilizzati dispositivi, apparecchiature o mezzi tecnici. Le caratteristiche dei sistemi di rilevamento a distanza saranno definite anch'esse con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentiti l'Isvap e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali. In sede di conversione è stato infine previsto il rilascio in ogni caso, da parte delle compagnie assicurative, di un'attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini, la cui semplice esibizione prevale rispetto a quanto accertato o contestato.
Il ministero dei Trasporti è incaricato della formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano assicurati con esclusione dei periodi di sospensiva della polizza regolarmente contrattualizzati. I proprietari saranno informati, dallo stesso ministero, delle conseguenze a loro carico in caso di circolazione con tali veicoli. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare. Trascorso tale termine, l'elenco di chi non ha regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.