03.07.2012

Studi di settore, il fisco ora bussa

  • Italia Oggi

Lettera dell’Agenzia delle entrate e inserimento nelle liste «selettive» dei contribuenti da sottoporre a potenziale controllo fiscale, in presenza di anomalie nei dati degli studi di settore del periodo d’imposta 2010.

In arrivo centinaia di missive con le quali le Entrate comunicano di aver eseguito una precisa analisi dei dati dichiarati per il 2010 (Unico 2011) e di aver riscontrato talune incoerenze per confronto tra il periodo d’imposta indicato e quello precedente (2009) o nel solo 2010.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che l’anomalia può dipendere da un’omessa o non corretta indicazione di alcuni dati determinanti per l’applicazione degli studi di settore e che, trattandosi di una incoerenza, la stessa «…necessita di ulteriori approfondimenti…».

E, in effetti, tale affermazione risulta puntuale poiché, nelle numerose lettere pervenute, ci sta il caso della piccola società immobiliare che ha costruito dei fabbricati, riportando gli stessi tra le rimanenze finali ma che, all’inizio del periodo di imposta indicato (2010) ha deciso, evidenziando nel bilancio la variazione, di spostare dalle rimanenze iniziali alle immobilizzazioni le costruzioni messe a reddito dalla medesima società: l’incoerenza di cui trattasi riguarda, infatti, l’assenza di un valore di esistenze iniziali nel periodo d’imposta 2010, rispetto a quelle finali del 2009.

Un altro caso riguarda l’incoerenza relativa all’incidenza (troppo alta) dei costi residuali di gestione, con particolare riferimento al valore inserito nel rigo «F22»; in tal caso si trattava di una società con ricavi per circa 6,8 milioni di euro che ha subito «perdite su crediti» per un ammontare esorbitante per gli intervenuti fallimenti dei clienti (oltre 780 mia euro di perdite) nel corso del 2010.

Anche in tal caso l’anomalia è giustificata dal fatto che le stesse istruzioni per la compilazione dei modelli prevede che nel rigo «F22», rubricato «oneri diversi di gestione», siano collocate tra le altre (contributi ad associazioni di categoria, spese di cancelleria, minusvalenze, manutenzioni di immobili civili e quant’altro) anche le spese generali e, guarda caso, le perdite su crediti che non hanno trovato capienza negli accantonamenti presenti (fondi).

Come indicato dalle Entrate nella stessa comunicazione, per queste anomalie «giustificate» nessun problema, in quanto a breve (seconda decade del mese di giugno 2012) doveva essere postato sul sito della stessa agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione relativa agli studi di settore, uno specifico software.

In effetti, il software è presente, attualmente scaricabile e risulta destinato ai soggetti che hanno ricevuto nel 2012 una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dichiarati per le annualità 2008, 2009 e 2010; detta procedura, utilizzabile a partire dal 27 giugno scorso, consente di segnalare imprecisioni o errori indicati nella comunicazione di anomalia o di indicare le motivazioni per cui l’incongruenza è emersa, aggiungendo ulteriori e opportune indicazioni utili alla verifica.

È quanto mai opportuno utilizzare il software indicato, al fine di evidenziare la giustificazione, facendo attenzione che la stessa (ove si tratti di un mero errore) non sia replicata per il periodo d’imposta successivo (2011) poiché la stessa Agenzia segnala che la posizione potrà essere inserita all’interno di specifiche liste dalle quali l’Amministrazione finanziaria «_selezionerà i contribuenti da sottoporre a controllo fiscale…»; pare di capire che l’inserimento nelle liste dei «cattivi» è una mera facoltà delle Entrate, peraltro limitata alle anomalie di una certa consistenza e importanza, poiché tale invito non è stato ulteriormente inserito all’interno delle comunicazioni riguardanti gli errori di importo contenuto o di natura meramente formale, come quelle riguardanti l’incoerenza tra rimanenze finali 2009 ed esistenze iniziali 2010.