Tra le direttive che l’Italia si impegna a recepire c’è anche la 2014/86/Ue che modifica la direttiva madri-figlie (2011/96/Ue) al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati dell’Unione europea. Con le modifiche si intende, in pratica, porre un freno alle asimmetrie impositive esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali. In particolare, la direttiva modificata prevede che lo Stato della società madre (o della sua stabile organizzazione) si astenga dal tassare gli utili solo nella misura in cui tali utili siano non deducibili nello Stato della fonte. In sostanza, lo Stato della società madre deve accordare l’esenzione per i profitti distribuiti dalla figlia a condizione che essi non siano deducibili nello Stato della figlia. Questo significa che lo Stato del percipiente è tenuto a tassare la parte di utili deducibile nello Stato della fonte.
Così facendo, si spiega nella relazione illustrativa del disegno di legge approvato ieri alla Camera, «si neutralizzano eventuali schemi abusivi che utilizzano strumenti ibridi (hybrid loan structures), ossia prestiti da cui derivino proventi in grado di creare arbitraggi fiscali tra due o più Stati, in quanto per lo Stato erogante sono interessi passivi e quindi deducibili dal reddito del pagatore (società figlia), mentre per lo Stato di destinazione si tratta di dividendi e pertanto esenti ai sensi della direttiva in capo al percettore (società madre)».
La legge di delegazione europea 2014 riguarda anche altri temi, come quello delle qualifiche professionali: nell’allegato B sono elencate 56 direttive da recepire, tra cui la 2013/55/Ue relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla prestazione dei relativi servizi. Tra le principali novità c’è l’istituzione della tessera professionale europea che permetterà il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del professionista in uno Stato ospitante.
Sempre a proposito di lavoro, tra le direttive da recepire c’è anche quella (2014/36/Ue) relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi: per quanto riguarda l’ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni, la direttiva disciplina i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione, prescrivendo i requisiti per la domanda di ammissione. Per i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, invece, la direttiva definisce sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio, sia i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione negli Stati Ue.
Altra direttiva legata ai temi del lavoro è la 2014/66/Ue che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell’Ue dei cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio in succursali, o filiali di società prevalentemente multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società.