La bozza
Lo schema del decreto, che mutuava fra l’altro una parte di testi precedentemente elaborati dall’esecutivo nei settori dell’agricoltura e dell’ambiente, aveva via via condensato norme su altri campi. Su tutte ne campeggiavano alcune ispirate a una doppia esigenza, assai sentita dall’opinione pubblica: 1) il bisogno di far scattare al più presto il cosiddetto «ricambio generazionale», a partire dagli apparati dello Stato, anche per far fronte al problema della disoccupazione dei giovani; 2) il bisogno di avviare un più concreto ed efficace contrasto alla corruzione. Questo lo si associava poi a una serie di disposizioni per far ripartire l’economia, agevolando le imprese con una sequenza di interventi mirati. Temi e materie differenti, per le quali i criteri di necessità e urgenza non avevano il medesimo impatto. Di qui il suggerimento, girato al governo, di «spacchettare» quantomeno in due distinti provvedimenti (in adesione a un ovvio principio di coerenza) la bozza uscita dal Consiglio dei ministri.
Ma non si limitavano a questo, le «osservazioni» recapitate dal Colle a Palazzo Chigi nove giorni fa. Sulla base di una prassi antica, che risale all’alba della Repubblica e che ha avuto nel tempo definizioni diverse (interlocuzioni riservate, collaborazione istituzionale, scambio di esperienze, un additivo di sorveglianza, moral suasion, ecc.), gli uffici tecnici del presidente compiono un monitoraggio cooperante delle proposte legislative «in itinere», in modo da evitare aspetti di precaria costituzionalità e appianare in anticipo situazioni di conflitto potenziale, tenendole lontane dai punti di crisi. Ossia quelle tensioni che puntualmente si verificano quando un capo dello Stato, dopo averla soppesata fino alle virgole, si sente «costretto» a non controfirmare una legge, rinviandola alle Camere per una nuova deliberazione.
I punti critici
E in questo caso, forse proprio per la smania di bruciare le tappe, di «criticità » ce n’erano parecchie, nel decreto-legge approntato dal governo. Su tutte, quelle che riguardavano la riforma con un taglio del 90 per cento delle «propine» spettanti agli avvocati dello Stato (onorari peraltro già ridotti dalla legge di Stabilità ) e la soppressione di sezioni staccate dei Tar. Due capitoli che hanno carattere di «norme ordinamentali» e che andrebbero dunque riportati in un disegno di legge.
Particolarmente complessa, perché deve armonizzarsi anche con le direttive comunitarie e le sentenze europee, la parte sul «ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni». Qui, se pure risulta legittima (e oggi quasi inevitabile) la ratio di lenire in questo modo la piaga della disoccupazione giovanile, è intervenuta l’opposizione dei magistrati, contrari all’abrogazione del «trattenimento in servizio» (che in certi casi oggi può trascinarsi fino a 5 anni) oltre il limite dei settant’anni di età . Le toghe avevano paventato il rischio che la ghigliottina della quiescenza obbligatoria potesse creare improvvisi vuoti di organico, con relativa decadenza di molti processi e un caos aggravato nella gestione della giustizia. Il Colle aveva consigliato la soluzione di un regime transitorio, indicato in un anno, e la consultazione degli organi di autogoverno dei giudici, rimettendo comunque l’intera disciplina al legislatore.
Le Authority
Problematico pure il cruciale articolo che sopprime l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e definisce le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (quella che il premier vuole affidare al giudice Raffaele Cantone). Perché la decadenza immediata della prima amministrazione, indipendente, rischierebbe di trasformare il presidente della seconda, altrettanto indipendente, in una sorta di «commissario straordinario». Pericolo intravisto e segnalato già all’inizio della gestazione del decreto e, a quanto pare, scongiurato senza danni e delegittimazioni. Su questo stesso piano qualche aspetto scivoloso presentava anche la norma con cui si assegnava al prefetto di provvedere alla temporanea gestione di un’impresa appaltatrice sulla quale gravino gravi fattispecie penali o rivelatrici di fenomeni corruttivi, con lo scopo di completare l’esecuzione del contratto d’appello. Una disposizione che potrebbe innescare una catena di contenziosi per sospetto d’incostituzionalità (per violazione dell’articolo 41 della Carta) e che quindi richiederebbe presupposti applicativi più stringenti e tassativi.
Sono solo alcuni esempi delle criticità di un decreto in cui gli analisti messi al lavoro da Napolitano hanno individuato parecchie «norme di carattere ordinamentale». Il che significa, per capirci, norme collegate a obiettive esigenze di rigore finanziario e di sviluppo, o comunque essenziali per l’economia, che normalmente dovrebbero essere approvate attraverso un disegno di legge. Certo, se il governo – dopo aver letto e metabolizzato nel testo finale tutte le controdeduzioni ricevute – vuole farne dei punti assolutamente qualificanti della propria azione e intende dare attraverso di essi un messaggio simbolico al Paese, il Quirinale non ne farà una questione di lana caprina. Li avallerà .