11.03.2019

Srl, nove mesi per reclutare sindaci o revisori

  • Il Sole 24 Ore

Il codice della crisi d’impresa – il decreto legislativo 14/2019 – ha introdotto tutta una serie di modifiche al codice civile, con particolare riguardo al diritto societario e precisamente: agli assetti organizzativi dell’impresa, agli assetti organizzativi societari, alla responsabilità degli amministratori, e infine alla nomina degli organi di controllo e di revisione nelle Srl e nelle cooperative.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’articolo 379 della riforma incide profondamente sull’attuale disciplina dell’articolo 2477 del Codice civile, riformulandone in buona misura il contenuto. E la ragione è evidente: un’efficace reazione alle prime avvisaglie della crisi, perché sia tempestivo e fruttuoso il ricorso alle misure di prevenzione e al tentativo di composizione assistita, richiede la presenza di un sistema di controllo reattivo, capace di pungolare l’imprenditore titubante. Ciò è detto con chiarezza nella relazione illustrativa: «la norma, sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi (…) amplia le ipotesi in cui (…) è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori».
Tradotto in numeri, secondo le stime della Banca d’Italia sono almeno 140mila le Srl tenute ad adottare il sindaco o il revisore. Un netto cambio di stagione rispetto alle 15mila ante-riforma (si veda il Sole 24 Ore del 30 novembre 2018).
La decorrenza temporale
Un certo dibattito si è aperto in ordine ai termini per adeguarsi alle nuove disposizioni, e segnatamente ai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 2477. L’articolo 379 della riforma prevede infatti che le Srl e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore della norma debbano provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, ove necessario, a uniformare l’atto costitutivo o lo statuto entro nove mesi «dalla predetta data». Quest’ultima è quella indicata dall’articolo 389 della riforma, che fissa l’entrata in vigore dell’articolo 379 trenta giorni dopo la pubblicazione del codice della crisi d’impresa nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 febbraio 2019. Ne discende che per le società che si trovino nelle condizioni stabilite dai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 2477 il termine dovrebbe cadere dopo nove mesi a partire dal 16 marzo (data di entrata in vigore dell’articolo 379). Il che significa che c’è tempo fino a metà dicembre.
Il dibattito si è mosso da una ritenuta necessità di coordinare, sul piano logico e temporale, l’adeguamento dello statuto (come premessa) e la (dedotta conseguenza) successiva nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Sennonché, non esiste ragione logica o argomento giuridico che possano sponsorizzare una simile interpretazione. Se davvero si vuole attuare la norma in base all’effettiva ratio che la ispira, va ribadito che l’adeguamento degli strumenti statutari, ove necessario, deve andare di pari passo con l’obbligo della nomina del controllore, e si tratta di un passo connotato dalla contestualità. In altre parole: se scatta l’obbligo, l’adempimento non è temporalmente frazionabile e dunque, come detto, potrà aver luogo fino a metà dicembre.
Chiara in questo senso è la relazione di accompagnamento della riforma, che sul punto recita: «il comma 3 (…) fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta».
Sotto questo profilo, almeno, il caso appare chiuso.
I parametri per l’obbligo
Fermo il primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo vengono ampiamente riscritti, così come viene rivisto e integrato l’ultimo comma. E cosi diviene obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore (commi 2 e 3 rivisti) se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi anche uno solo dei seguenti limiti dimensionali: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2 milioni di euro; una media di occupati durante l’esercizio di 10 unità. Con la precisazione che, quando derivi dai limiti dimensionali, l’obbligo di nomina cessa se per tre esercizi consecutivi (e non per due, come ora) non si sia superato “alcuno” dei predetti indici. È quindi necessario, per la cessazione dell’obbligo, che tutti i limiti vengano meno, laddove è invece rilevante la presenza di uno solo per farlo scattare.
Ma non è tutto, se è vero che l’attuale sesto comma dell’articolo 2477, nella previsione del ricorso al tribunale affinchè provveda alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in sostituzione dell’assemblea inadempiente, è integrato nel senso di estendere la legittimazione a questo ricorso al «conservatore del registro delle imprese».
Parimenti, l’attuale quinto comma viene integrato, nel senso di rendere applicabile il rimedio dell’articolo 2409 del codice civile, e così la denuncia al tribunale per il caso di gravi irregolarità da parte degli amministratori, anche dove la società sia priva di organo di controllo.

Roberto Marinoni
Niccolò Nisivoccia