Il nuovo spesometro trova l’assetto definitivo in vista dell’esordio di novembre, quando dovranno essere comunicate le operazioni del 2012. La diffusione del modello aggiornato e delle istruzioni di compilazione, pubblicate dieci giorni fa sul sito dell’Agenzia delle entrate, fanno chiarezza su molti aspetti dell’adempimento istituito dall’art. 21 del dl n. 78/2010 e rimodulato dal dl n. 16/2012, soprattutto su quelli oggettivi, concernenti le operazioni da segnalare a quelli soggettivi, e sulle relazioni con gli altri adempimenti che trovano ospitalità nel modello. A fugare le residue perplessità, che investono per esempio i profili temporali e le autofatture per acquisti da soggetti esteri, potrebbe intervenire presto un documento chiarificatore dell’Agenzia delle entrate. Difficilmente, comunque, arriverà una proroga dei termini, oramai prossimi, del 12 e 21 novembre. Vediamo alcuni punti della disciplina, cominciando proprio dalla polivalenza del modello.
Spesometro «allargato» e adempimenti veicolati. L’area dello «spesometro» in senso stretto è delimitata dall’art. 21 del dl n. 78/2010. In base a questa disposizione, i soggetti passivi dell’Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali è stata emessa fattura (la legge parla di operazioni con obbligo di fattura, ma il provvedimento dell’agenzia del 2 agosto 2013, al punto 3.2, assimila opportunamente l’emissione «spontanea» della fattura);
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, limitatamente alle operazioni di importo unitario non inferiore a 3.600 euro (in proposito, però, il modello parrebbe richiedere solo le operazioni attive).
In sostanza, devono essere segnalate:
– tutte le operazioni documentate da fattura, quale che sia l’importo; un’eccezione transitoria a questo principio riguarda i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del dpr 633/72 (commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio), i quali, relativamente alle operazioni degli anni 2012 e 2013, possono limitarsi a segnalare solo le fatture di importo sopra soglia (almeno 3.600 euro);
– le operazioni non documentate da fattura, se di importo sopra soglia.
Ai sensi del punto 3 del provvedimento del 2 agosto 2013, inoltre, devono essere comunicate con lo «spesometro»:
c) le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter, dpr 633/72, nei confronti di turisti stranieri. Questo particolare adempimento è stato previsto dal comma 2-bis dell’art. 3 del dl n. 16/2012, con il quale, in relazione alle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, che consentono ai predetti soggetti, alle condizioni ivi stabilite, di effettuare operazioni legate al turismo nei confronti di cittadini stranieri con pagamento per contanti fino a 15 mila euro, è stato introdotto, appunto, l’obbligo di comunicare a consuntivo all’agenzia delle entrate, con modalità e termini da essa stabilite, le singole operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29 aprile 2012. Va da sé che queste operazioni, da indicare nel quadro BL del modello, non devono essere riportati negli altri quadri.
I contribuenti sono liberi di scegliere se comunicare le operazioni di cui alle lettere a) e b) in forma aggregata, indicando cioè il totale delle fatture od operazioni annue con ciascun cliente/fornitore, oppure in forma analitica, indicando ciascuna fattura od operazione. Le operazioni di cui alla lettera c), invece, vanno segnalate necessariamente in forma analitica.
Leasing e noleggio. Come previsto dal punto 1.3 del provvedimento del 2 agosto 2013, gli operatori che svolgono l’attività di leasing (di beni di ogni genere) e quelli che svolgono l’attività di locazione/noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, tenuti a comunicare i dati dei relativi contratti secondo le disposizioni del provvedimento del 21 novembre 2011, a decorrere dalle operazioni del 2012 possono utilizzare per tale specifica comunicazione, anziché il tracciato approvato con quest’ultimo provvedimento, il modello polivalente.
Acquisti da San Marino e operazioni black list. Il modello polivalente deve essere utilizzato anche per comunicare:
– gli acquisti di beni effettuati presso operatori sammarinesi, in relazione ai quali l’Iva è dovuta in Italia dal soggetto passivo acquirente (quadro SE).
– le operazioni con soggetti economici stabiliti in paesi e territori black list, obbligo previsto dall’art. 1 del dl n. 40/2010. Riguardo ai periodi di riferimento e ai termini per l’invio della comunicazione black list, rimangono ferme le disposizioni del dm 30 marzo 2010. In merito alla decorrenza dell’utilizzo del modello polivalente per le operazioni black list e per gli acquisti da San Marino, stabilita nel provvedimento del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di continuare a utilizzare le precedenti modalità di comunicazione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.