Innalzamento del limite per la deducibilità delle spese di rappresentanza a partire dal 2016 e possibilità di presentare un interpello ordinario “qualificatorio” al fine di individuare la corretta classificazione di una determinata spesa. Sono queste le principali novità introdotte dai Dlgs 147 e 156 del 2015 con riguardo alla controversa materia delle spese di rappresentanza.
Ma andiamo con ordine. La disciplina di tali spese è contenuta nell’articolo 108, comma 2, del Tuir e nel Dm Economia e finanze del 19 novembre 2008, in cui erano stati precisati i requisiti di inerenza e congruità delle stesse. Il Dlgs 147 ha adesso regolamentato direttamente nella norma quest’ultimo requisito, in base a percentuali da applicare all’ammontare dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa. È stato, però, previsto che in futuro la loro misura potrà essere ulteriormente variata con Dm, così come quella delle spese deducibili per la distribuzione gratuita di beni.
La fissazione del limite in via normativa è importante perché conferma che se lo stesso viene rispettato non può essere sindacata la congruità delle spese dedotte. Le nuove percentuali sono state aumentate:
all’1,5% (anziché all’1,3%) dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
allo 0,6% (anziché allo 0,5%) per la parte dei ricavi e proventi eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
allo 0,4% (anziché allo 0,1%) per la parte dei ricavi e proventi eccedente 50 milioni di euro.
La modifica normativa ha innalzato in misura proporzionalmente più elevata l’aliquota applicabile ai ricavi che superano l’ultima soglia, rendendo le modalità di deduzione più favorevoli soprattutto per le aziende medio-grandi.
Ai fini dell’applicazione del limite vanno considerati i ricavi e i proventi di cui alle voci A1 e A5 del bilancio (limitatamente, per quest’ultima, ai proventi correlati all’attività “tipica”) nella misura rilevante ai fini fiscali, senza tenere conto dell’importo delle spese per la distribuzione o l’erogazione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro (che restano comunque deducibili).
Le novità entreranno in vigore, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2016.
Le nuove imprese
Si pone la questione relativa al “riporto in avanti” delle spese indeducibili in quanto eccedenti il plafond, prevista solo per le imprese di nuova costituzione. Le start-up, infatti, possono dedurre le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi dal reddito di quest’ultimo periodo e di quello successivo, se e nella misura in cui le spese di competenza di tali periodi siano inferiori a quelle deducibili entro il limite visto in precedenza. In questo senso, si ritiene che qualora siano “riportate” nel 2016 spese sostenute nel 2015 (o in anni precedenti) sia applicabile, ai fini della deduzione, il nuovo limite, essendo lo stesso calcolato in base al plafond dei ricavi dichiarati, per la prima volta, in Unico 2017.
Sono stati, inoltre, eliminati i riferimenti al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa (essendo già inserito nella norma il riferimento a tali ricavi) e all’attività internazionale della stessa, di cui non era stato tenuto conto nel Dm del 2008. Le imprese a maggiore vocazione internazionale – quali, ad esempio, quelle del settore della moda – risultano comunque avvantaggiate dalla rimodulazione delle aliquote.
I casi particolari
Restano ferme le discipline speciali relative alle spese per la promozione delle specialità medicinali e a quelle rivolte alle associazioni sportive dilettantistich e.
Per gli esercenti arti e professioni rilevano le disposizioni sulla qualificazione delle spese di rappresentanza e non quelle sul limite di deducibilità delle stesse, che resta fissato nella misura dell’1% dei compensi.