Le novità per il tirocinio e l’esame di Stato, il riconoscimento delle “specializzazioni” e il percorso più accidentato per l’iscrizione nell’albo dei “cassazionisti”. A breve gli avvocati – e chi aspira a diventarlo – dovrebbero fare i conti con regole del gioco riviste e corrette. È l’effetto dell’approvazione – ormai certa, salvo colpi di scena dell’ultim’ora – della riforma della professione forense: che si è fatta spazio in questo scorcio di legislatura e che, dopo il via libera della scorsa settimana in commissione Giustizia al Senato, dovrebbe sbarcare in Aula domani e mercoledì, per essere licenziata in via definitiva prima di Natale.
La riforma – destinata a mandare in soffitta le norme del 1933 e molto voluta dalla categoria – inciderà su tutta la vita professionale degli avvocati: a partire dalla pratica professionale che conduce all’esame di stato, passando poi dalla specializzazione per arrivare all’iscrizione nell’albo dei cassazionisti. Ma andiamo con ordine.
Quanto al tirocinio che devono affrontare gli aspiranti avvocati, nel corso dell’esame parlamentare è stata ammorbidita la norma che, nella versione originaria del testo della riforma, prevedeva una incompatibilità assoluta con qualunque rapporto di pubblico impiego. Ora, infatti, il disegno di legge stabilisce che il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato non solo privato, ma anche pubblico, purché con modalità e orari idonei a consentire «l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse». Il periodo obbligatorio di svolgimento continuativo del tirocinio è stato ridotto da 24 a 18 mesi, anche per adeguarsi ai tempi fissati dal Dpr 137/2012 di riforma delle professioni, in vigore dallo scorso 15 agosto. Inoltre, il disegno di legge sulla professione forense prevede l’obbligo di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale privato. Non solo: dopo il primo semestre, al praticante possono essere riconosciuti, in base a un contratto, un’indennità o un compenso per l’attività svolta.
Novità anche per l’esame di stato. Intanto, la riforma prevede che, nel correggere le prove scritte, la commissione dovrà annotare le osservazioni positive o negative, che costituiranno la motivazione del voto. Le prove scritte si svolgeranno solo con il supporto dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Infine, viene anche introdotto un nuovo reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto.
Una volta conquistata l’abilitazione, l’avvocato potrà poi ottenere (e indicare) il titolo di specialista in vari rami del diritto. Per farlo, in base al disegno di legge, dovrà portare a termine con successo un percorso formativo di almeno due anni; altrimenti, la specializzazione potrà essere riconosciuta anche per «comprovata esperienza» nel settore. L’attribuzione del titolo di specialista spetterà in via esclusiva al Consiglio nazionale forense.
La riforma dell’avvocatura rende più difficoltoso il percorso verso l’abilitazione alle magistrature superiori. Infatti, per ottenere l’iscrizione nell’albo speciale per chi esercita il patrocinio di fronte alla Cassazione e al Consiglio di Stato sarà necessario superare un esame, che si potrà sostenere dopo cinque anni dall’abilitazione, o, dopo otto anni dall’iscrizione, si dovrà frequentare, con valutazione positiva, la Scuola superiore dell’avvocatura. In parallelo, la riforma, con una norma transitoria, permette di chiedere l’iscrizione a coloro che maturano i requisiti secondo la “vecchia” normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della riforma.
Nel corso dell’esame parlamentare, si è poi cambiato rotta rispetto alle società tra avvocati: rispetto a una prima versione del testo che le disciplinava direttamente è stata poi scelta la strada del rimando al Governo. Nei fatti, il disegno di legge delega l’Esecutivo a regolare l’esercizio della professione forense in forma societaria, con un decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e criteri direttivi della delega c’è la previsione per la quale l’esercizio della professione forense in forma societaria dovrà essere consentita solo a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo.
17.12.2012
Specialisti, tirocini, società: così cambia l’avvocatura
- Il Sole 24 Ore