25.08.2020

Sovraindebitamento, lecito il pagamento in cinque anni

  • Il Sole 24 Ore

Via libera all’omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche se il pagamento del credito ipotecario è previsto in cinque anni.

A pesare è, infatti, la convenienza o meno dell’accordo, sulla quale si devono esprimere, con un voto, i titolari dei crediti.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17391, accoglie il ricorso di un piccolo imprenditore agricolo che contestava la decisione del tribunale di respingere il suo reclamo contro il no alla sua proposta.

Per il tribunale si trattava di un verdetto obbligato, perché all’accoglimento del reclamo era di ostacolo la legge sulla crisi da sovraindebitamento (3/2012).

L’articolo 8 della norma, prevede, infatti, che la proposta di accordo può contemplare una moratoria per un massimo di un anno, purché in continuazione dell’attività di impresa.

Per i giudici di merito dunque alla proposta di accordo mancava proprio il presupposto della fattibilità giuridica, rilevabile anche d’ufficio.

A fronte di questo doveva essere considerata impraticabile la strada dell’analogia con il concordato preventivo.

A supporto della sua decisione il tribunale aveva citato anche un precedente, in linea, della Cassazione (sentenza 4451/2018).

Per la Suprema corte però il ricorso del piccolo imprenditore va accolto. I giudici di legittimità sottolineano che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere un orizzonte più ampio per il pagamento dei debiti, rispetto all’anno fissato dall’articolo 8 della legge 3/2012. E anche al là del presupposto della continuità aziendale.

Una maggiore elasticità possibile solo a condizione che si attribuisca ai titolari dei crediti il diritto di voto «a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, a condizione che sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore».

Presupposto che era mancato nel precedente richiamato dal tribunale a supporto della decisione. In caso di dilazione del pagamento – chiarisce la Suprema corte – non si crea dunque un problema di fattibilità giuridica, ma solo di valutazione della convenienza per i creditori.

Le possibili perplessità in presenza di un piano di pagamento con un orizzonte temporale rilevante, come nel caso esaminato, spiega la Cassazione, non impongono nessun responso di illegittimità tout court, né sono ostative all’omologazione.

L’ultima parola va lasciata ai creditori. Gli unici a potersi esprimere sulla sua convenienza o meno a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

Il tribunale dovrà dunque rivedere il suoi giudizio attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità.