13.05.2014

«Sospesi» i reati economici e fiscali

  • Il Sole 24 Ore

Bollarlo come colpo di spugna sarebbe azzardato. Di certo è una via d’uscita che mette d’accordo i colpevoli e lo Stato, quella prevista dalla legge 67/2014, in vigore da sabato prossimo: per un nutrito elenco di reati (a fianco gli esempi più significativi per quanto riguarda la criminalità dei “colletti bianchi”) scatterà la possibilità della messa alla prova. Sulla falsariga di quanto previsto nel caso dei minori, ma con caratteristiche peculiari, per i reati sanzionati con un massimo di 4 anni di detenzione, è prevista la chance di sospendere il processo e avviare un percorso di servizio e risarcimento, di durata massima 2 anni, al termine del quale il reato si estingue. Nella lista dei delitti finiscono sia l’omessa dichiarazione sia la truffa, sia il falso in bilancio sia il furto. Con l’avvertenza che la sospensione può essere concessa solo una volta e ne sono esclusi comunque i delinquenti abituali.
A dovere presentare la richiesta è sempre la parte interessata. Che potrà farlo sia durante il dibattimento, sino al momento della formulazione delle conclusioni, sia durante la fase delle indagini preliminari. Ma in quest’ultimo caso è previsto l’intervento del pubblico ministero per un parere da rendere entro un arco di 5 giorni. Insieme alla richiesta va presentato un programma concordato con l’ufficio dell’esecuzione. La messa alla prova prevede la prestazione di condotte indirizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e, se possibile, al risarcimento del danno.
L’imputato è affidato al servizio sociale, per svolgere un progetto che può prevedere anche attività di volontariato di rilievo sociale. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, a favore della collettività. La prestazione è svolta con modalità che non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, decide con ordinanza. Può farlo nella medesima udienza, sentite le parti e la persona offesa (che non ha però il potere di bloccare la concessione del beneficio), o in una specifica udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice considera idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
Durante il periodo di sospensione, per scongiurare condotte dilatorie, è bloccato anche il decorso della prescrizione.
Il beneficio è revocato nel caso di grave e ripetuta violazione del programma di trattamento o dei compiti previsti o quando, nel corso del periodo di messa alla prova, l’interessato commette un nuovo delitto non colposo oppure un reato dello stesso tipo per il quale si sta procedendo.