La somma ricavata dalla procedura esecutiva immobiliare di un soggetto fallito, dedotto il compenso del custode, del delegato alla vendita e le spese conservative, deve essere assegnata provvisoriamente al credito fondiario che ha effettuato l’esecuzione. Così ha stabilito il giudice dell’esecuzioni immobiliari del tribunale di Monza con decreto del 21/3/14 decidendo sul reclamo avverso un piano di riparto negando che una parte del ricavato fosse destinata al fallimento (in conto compenso del curatore).
Non vi è dubbio che il privilegio del creditore fondiario è meramente processuale e temporale e, quindi, di tipo anticipatorio dell’effetto dell’esecuzione, ma che non elimina la competenza funzionale del giudice delegato nel decidere l’opponibilità , quantità e natura privilegiata o meno del credito.
È onere del creditore al quale è stata assegnata provvisoriamente la somma insinuarsi al passivo del fallimento e sottostare alla verifica del credito in ambito concorsuale, affinché sia determinato l’ammontare dell’importo che spetta al creditore e che il medesimo potrà trattenere a titolo definitivo in base al riparto in ambito fallimentare.