27.05.2019

Soggettività passiva Imu e leasing

  • Italia Oggi

In assenza di una effettiva disponibilità di fatto sul bene immobile, deve ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento Imu che colpisca una società di leasing per l’annualità in cui, inadempiente la locataria, quest’ultima, a contratto risolto, non le abbia ancora riconsegnato materialmente il bene. Sono le osservazioni contenute nella sentenza n. 989/23/2019 emessa dalla Ctp di Milano. A rivolgersi alla Commissione provinciale avverso un avviso di accertamento Imu e, contestualmente, avverso il diniego di rimborso sull’acconto versato per il medesimo tributo comunale era una società di leasing che aveva stipulato apposito contratto di locazione finanziaria con un’altra società poi rivelatasi inadempiente per diversi canoni non corrisposti. In virtù della clausola risolutiva contenuta nell’accordo, il contratto veniva pertanto risolto. Il rapporto nato dal contratto aveva perciò comportato il passaggio del bene immobile nel pieno possesso della società locataria, la quale, pur obbligata alla riconsegna dello stesso successivamente alla risoluzione, si impegnava a restituirlo soltanto due anni dopo lo scioglimento del contratto. Nelle more, la società di leasing veniva colpita a opera del comune di Abbiategrasso dall’accertamento de quo che pertanto impugnava invocando la violazione dell’art. 1, comma 672, della legge 147/2013 istitutiva della Tasi. Sulla scorta di tale ricostruzione, la Commissione si è preoccupata di porre in evidenza come, ai fini Imu, così come previsto dalla normativa sul tributo ex dlgs 23/2011, e confermato da giurisprudenza di merito lombarda, risulta assolutamente essenziale il possesso inteso quale effettivo rapporto di disponibilità fattuale sul bene. Vero è che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, ma ciò non porta a poter ritenere che, risolto il contratto e in assenza di restituzione, soggetto passivo dell’imposta debba essere la società di leasing che non era nel possesso del bene né poteva goderne. Per tali ragioni, solo dal momento della comprovata riconsegna dell’immobile, formalizzata in apposito verbale, può aver luogo il mutamento della soggettività passiva Imu dal locatario al locatore. Nel caso di specie, dal momento che era pacifico e non contestato che la suddetta riconsegna era avvenuta in data successiva alla risoluzione del rapporto di leasing, l’accertamento, condivisa la tesi della ricorrente, veniva annullato, con ulteriore spettanza alla stessa del rimborso dell’acconto già versato.Benito Fuoco

(…) La società ricorrente contestava l’atto impositivo e chiedeva il rimborso dell’importo versato chiesto con apposita istanza e negato rilevando: a) che l’immobile de quo era concesso in locazione finanziaria alla V. G. D. s.p.a. società che si rese inadempiente all’obbligo di pagamento dei canoni, tant’è che la stessa fu costretta ad avvalersi della clausola risolutiva apposta al contratto, chiedendo la restituzione del bene (…).

Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui in appresso. Sul tema la Commissione ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale espresso dalle uniformi sentenze adottate dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sent. n. 3201/1/2016 n. 2993/13/2016 n. 5069/7/2016) nonché della maggioritaria giurisprudenza delle Commissioni Tributarie Provinciali. Per determinare la soggettività passiva dell’Imu, la dizione utilizzata dall’art. 8, comma 2, del dlgs 23/2011 nell’individuare il presupposto impositivo si riferisce espressamente al possesso degli immobili diversi dall’abitazione principale. La disciplina dell’Imu (prima ancora dell’Ici) si riferisce a una nozione di possesso diversa da quella civilistica dando rilievo al potere di disposizione di fatto del bene e quindi a quella della detenzione qualificata che caratterizza i rapporti di godimento come la locazione ed il leasing. L’imposta privilegia, nell’individuazione del soggetto obbligato, il rapporto effettivo di utilizzo del bene, tant’è che soggetto passivo del tributo, in caso di leasing, è l’utilizzatore sino alla durata del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto di leasing, senza che sia stata attuata dal locatario la riconsegna del bene, deve ritenersi che soggetto passivo dell’imposta non possa essere la società di leasing che non è nel possesso del bene e che non ne può godere. Ad avvalorare ulteriormente tale conclusione è giunta la previsione contenuta nel comma 672, dell’art. 1, della legge di Stabilità 2014 che, nell’ambito della disciplina volta a ridefinire la cornice dei tributi di spettanza comunale, raggruppati nella così detta imposta unica comunale, ha previsto che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

Deve pertanto ritenersi che il mutamento della soggettività passiva dal locatario al locatore coincida con la riconsegna dell’immobile alla società di leasing.

Nel caso di specie è provato, e non è stato contestato, che la riconsegna dell’immobile sia avvenuta in data 2 ottobre 2013 con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato ed accertamento del diritto della società ricorrente al rimborso di quanto versato a titolo di acconto di Imu 2012.(…)