22.02.2021

Società di persone, agli eredi spetta solo il controvalore delle partecipazioni

  • Il Sole 24 Ore

Nel caso di morte del socio di società di persone, i suoi successori mortis causa (di solito, sono gli eredi e, talora, anche i legatari) non conseguono la titolarità della quota di partecipazione già spettante al socio defunto, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota; se poi, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto.

Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021.

Niente continuità

In altre parole, la Corte statuisce che non esiste continuità tra la partecipazione societaria del defunto e la partecipazione dei suoi eredi i quali accettino di divenire soci della società già partecipata dal defunto: costoro, infatti, acquisiscono non la quota di partecipazione già appartenuta al defunto (la quale si è convertita in un credito a vantaggio dei suoi successori mortis causa), ma una quota nuova, che essi acquisiscono rinunciando al credito alla liquidazione della quota del socio defunto e pattuendo, quale contraccambio, il loro ingresso in società.

Si ha, quindi, una frattura temporale tra il momento della morte del socio defunto e il momento dell’accordo con il quale soci superstiti ed eredi convengono la continuazione della società da parte degli eredi stessi.

Vi è, in sostanza, l’acquisizione, da parte degli eredi del socio defunto, di una quota del capitale sociale della società già partecipata dal socio defunto mediante la conversione in capitale sociale del debito della società verso gli eredi del socio defunto derivante dall’obbligo di liquidare la quota del socio defunto.

L’accordo non serve

In base all’articolo 2284 del Codice civile, gli eredi del socio defunto, per effetto dell’apertura della successione, assumono esclusivamente la posizione di creditori e tale posizione rimane per essi immutata anche nell’ipotesi in cui i soci superstiti decidano di stipulare con gli eredi del socio defunto un accordo circa il subentro in società di costoro.

La ragione è che nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato «dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente»; pertanto, la morte del socio non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, ma la trasformazione ex lege della quota di partecipazione al capitale sociale già di titolarità del defunto in un corrispondente importo pecuniario (di valore pari al valore della quota di partecipazione appartenuta al socio defunto) di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società.

Sei mesi per la liquidazione

I soci superstiti hanno quindi il dovere di liquidare la quota del de cuius con la relativa assunzione da parte degli eredi del socio defunto della qualità di creditori. In base all’articolo 2289 del Codice civile, nel termine di sei mesi dalla morte del socio defunto gli eredi hanno dunque il diritto di vedersi attribuita dalla società una somma di danaro che rappresenti il valore della quota di partecipazione che faceva capo al socio defunto e che deve essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del decesso, dovendosi, comunque, tenere conto degli utili e delle perdite relativi alle operazioni in corso.