12.06.2017

Società, la riforma parte dal check anti-crisi

  • Il Sole 24 Ore

L’approvazione del decreto correttivo al Testo unico delle società partecipate riavvia i processi per la riorganizzazione e per la razionalizzazione del sistema.
Le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 175/2016 riassestano il quadro di riferimento per le partecipazioni pubbliche, sollecitando le amministrazioni e le stesse società ad adottare diversi provvedimenti obbligatori.
L’imminenza del termine per l’approvazione dei bilanci (fine giugno) rende anzitutto necessaria la predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (previsti dall’articolo 6, comma 2 del decreto), dei quali devono dare indicazione (oltre all’adozione di eventuali altri strumenti di rafforzamento della governance) nella relazione sul governo societario, che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
L’approvazione dei conti societari consentirà alle amministrazioni partecipanti di acquisire informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione di alcuni criteri di razionalizzazione, innovati dal decreto correttivo, come ad esempio quello del fatturato annuale (con limite ridotto a 500mila euro per un triennio) o quello del contenimento dei costi di funzionamento.
Proprio il piano straordinario di razionalizzazione rappresenta la seconda tappa nel breve periodo, con obbligo per le amministrazioni partecipanti di adottarlo entro il 30 settembre di quest’anno, applicando i criteri previsti dall’articolo 20 del Dlgs 175/2016.
La predisposizione del piano comporta un’analisi ad ampio spettro, che deve risultare comprensiva sia della compatibilità della società con le finalità istituzionali degli enti soci sia delle condizioni organizzative e economico-finanziarie.
Se nell’applicazione dei programmi di valutazione del rischio emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico devono adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un piano di risanamento.
La mancata adozione di provvedimenti adeguati da parte dell’organo amministrativo costituisce grave irregolarità in base a quanto previsto dall’articolo 2409 del Codice civile.
La scelta di dismettere una partecipazione o di liquidare una società, in particolare quando essa sia gestore di un servizio pubblico, deve essere adeguatamente motivata nell’ambito del piano di razionalizzazione, come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 2463/2017.
Questa motivazione deve essere connessa all’accertamento dei presupposti per adottare la dismissione delle partecipazioni sociali, e deve inoltre dimostrare la completezza dell’istruttoria e la sussistenza, in specifico, delle condizioni previste dalla normativa per adottare l’atto.
Il riassetto delle società partecipate richiede anche l’adozione di alcune modifiche statutarie, in particolare per quel che riguarda l’organo amministrativo, rispetto al quale ora l’assemblea può scegliere la soluzione del consiglio di amministrazione in rapporto a ragioni di adeguatezza organizzativa (anche se in questo caso la società deve inviare la deliberazione assembleare alla Corte dei Conti).
Le modifiche agli statuti delle società in house possono comprendere anche la migliore specificazione delle condizioni per l’esercizio del controllo analogo e del requisito dell’attività prevalente: su quest’ultimo punto il decreto correttivo inserisce nell’articolo 16 del Testo unico un nuovo comma (3-bis), nel quale precisa che la produzione ulteriore al limite di fatturato dell’80 per cento può essere rivolta anche a finalità diverse (ad esempio anche servizi verso soggetti non affidanti), ma a condizione che questa attività “aggiuntiva” permetta di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

Alberto Barbiero