24.09.2012

Società estinta? Stop al processo

  • Italia Oggi

La cancellazione dal registro delle imprese di una società «determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale». Quindi, una volta liquidata e cancellata la società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica (non più esistente) né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. È il principio espresso dai giudici della Cassazione civile, sezione V, con la sentenza 5-09-2012, n. 14880.

Il caso. A un liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese veniva notificata una cartella di pagamento relativa ad obbligazioni di natura fiscale (Iva 1992). Il liquidatore impugnava la cartella esattoriale eccependo la illegittimità della notifica nei suoi confronti, sul rilievo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese che la procedura di liquidazione era stata chiusa e, quindi, non era più legittimata ad alcuna operazione. I giudici di merito di entrambi i gradi hanno accolto il ricorso del liquidatore.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cpc, sostenendo che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata al liquidatore e che, comunque, la motivazione della Commissione tributaria regionale appare incomprensibile nella parte in cui conferma la decisione di primo grado sul presupposto della intrasmissibilità delle sanzioni.

Il ricorso presentato dalle Entrate veniva rigettato da parte dei giudici della Corte di cassazione.

La posizione della Corte di cassazione. Queste le motivazioni del rigetto degli Ermellini: «Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria». Infatti, la cancellazione dal registro delle imprese di una società «determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.

Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo».

Ne consegue che la cartella erroneamente è stata notificata al liquidatore, perché obbligati erano i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione.

In applicazione di tale principio, questa Corte ha chiarito che un contenzioso tra una Agenzia fiscale e il liquidatore di una società estinta, al quale sia stata erroneamente notificata, come nella specie, una cartella esattoriale per debiti della società, ha a oggetto una lite sostanzialmente «improponibile», perché la cartella a suo tempo notificata è priva di efficacia «a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell’obbligazione afferente» .