15.09.2014

Società di persone dimenticate Regole vecchie di 70 anni

  • Italia Oggi

Bilanci non conoscibili ai terzi e inammissibilità, a livello civilistico, della contabilità semplificata, dubbi giurisprudenziali sui soci chiamati ad approvarli sia in ambito snc che nelle sas, rischi del socio di rimanere imprigionato nella società se l’atto costitutivo (come quasi sempre avviene) non prevede cause di recesso convenzionali e ancora dubbi su chi debba esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Nella società semplice poi, resta assolutamente labile il confine fra attività di godimento ed esercizio di attività commerciale (ad essa preclusa) nella gestione di attività immobiliari.

Sono solo alcune delle problematiche che ormai da decenni si addensano sulle società di persone, e che necessitano di una riforma legislativa, forse troppe volte rimandata.

I tentativi di riforma dell’ultimo trentennio.

A riguardo, ricordiamo che già nel 1988, fu istituita una apposita commissione di esperti, nominata dall’allora Ministero di grazia e giustizia, presieduta dal prof. Franco Di Sabato, che introduceva fra l’altro, la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di persone (poi recepita con l’art. 2361 c.c. di riforma delle società di capitali), e la necessità che il bilancio fosse depositato al registro delle imprese. Dopo oltre un decennio (siamo nel 1999) viene istituita una ulteriore Commissione presieduta da Luigi Rovelli, per la revisione sistematica del diritto commerciale e la riforma delle società di persone.

Fra le grandi novità proposte in un completo articolato finalizzato alla riscrittura dei primi quattro capi del titolo V del libro V del codice civile ricordiamo la scomparsa della società semplice con la configurazione della snc quale forma basica delle società personali, la possibilità, almeno nella snc, di nominare amministratori estranei alla compagine sociale, la necessità di redigere il bilancio in forma abbreviata approvato sulla base della regola del silenzio assenso che però ciascun socio poteva eccepire e di presentarlo (come aveva già previsto la precedente commissione) al registro delle imprese, l’azione sociale di responsabilità veniva riservata alla deliberazione dei soci.

Nelle Sas, inoltre, veniva espressamente previsto che i soci accomandanti partecipassero alla approvazione del bilancio.

Purtroppo anche tale, sicuramente apprezzabile, riforma non riesce a trovare la strada per approdare al codice civile ed oggi, la legislazione in tema di società di persone rimane quella del codice del 42, cioè a ben 72 anni fa (anzi, molte delle norme in tema di snc e sas risalgono addirittura al codice del commercio del 1882). Non solo, l’assoluta carenza nei 77 articoli che disciplinano attualmente le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita, o nei commi relativi agli stessi, di addendi, bis, ter o quater, sono la palese testimonianza che su tale vetusta disciplina il legislatore in di secolo non ha sostanzialmente mai messo mano, dedicando una attenzione invece assoluta alle società di capitali, che praticamente ogni anno subiscono modifiche ed integrazioni.

Nell’ambito delle società commerciali, in particolare, 2 risultano le modifiche apportate dal legislatore sull’articolato dal 1942. Una, risalente all’epoca bellica riguarda l’espulsione (il dlgs è il n. 287 del 15 sett. 1944) del riferimento alla «razza dei soci» in un primo momento previsto nell’atto costitutivo (siamo nell’ambito dell’art. 2295). La seconda ha riguardato tre articoli (rispettivamente il 2298, 2299 e 2309) ma che in realtà attengono ad un’unica legge cioè la n. 340 del 2000 e concerne il deposito presso il registro delle imprese della firma olografa degli amministratori, del rappresentante della sede secondaria e del liquidatore.

In relazione alla vetustà delle norme ed alla loro assoluta staticità esse risultano oggi per molti aspetti di problematica applicazione, e spesso costituiscono un vero e proprio freno alla corretta gestione dell’impresa come di seguito si cercherà di dimostrare.