24.10.2012

Soci di sas, sanzioni legate alla colpevolezza

  • Italia Oggi

Ai soci di una società di persone (nel caso specifico una sas) non sono addebitabili le sanzioni relative ai maggiori utili accertati alla società; per l’applicazione delle sanzioni, infatti, non è più sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, dovendo tenersi conto anche del principio di colpevolezza così come sancito dall’articolo 5 del dlgs n. 472/1997.

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 143/2/12 emessa dalla sezione seconda della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria il 16 luglio scorso. La vertenza tratta di maggiori redditi attribuiti a una società e ai soci dalle Entrate di Roma tre; l’ufficio aveva proceduto sulla base di una segnalazione della Guardia di finanza di Colleferro che ipotizzava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ulteriori costi fittizi. Con l’accertamento fiscale l’ufficio richiedeva ai soci accomandanti le maggiori imposte e le relative sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava i ricorsi, mentre la Commissione regionale ha accolto l’appello dei soci relativamente alle sanzioni a questi irrogate. I giudici regionali romani, con la sentenza di cui al commento, impongono una diversa lettura dell’articolo 5 del dlgs n. 472/1997. Gli stimoli che hanno generato questa nuova impostazione vanno sicuramente individuati nei moderni ed efficaci mezzi a disposizione dell’amministrazione finanziaria: la trasparenza, la tracciabilità bancaria, gli incrementi patrimoniali, l’abolizione del segreto bancario con la comunicazione delle movimentazioni alle Agenzie fiscali sono infatti efficienti strumenti di verificazione effettiva della realtà finanziaria e della capacità contributiva attribuibile a un soggetto. Tali elementi e considerazioni non consentono di ritenere sufficiente il coinvolgimento del socio accomandante nella gestione dell’andamento dei conti societari sulla base del solo controllo dell’esattezza dei bilanci della società.

Nelle società di persone, infatti, osserva il collegio di secondo grado, «il reddito di partecipazione agli utili societari costituisce, ai fini delle imposte dirette, reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione) e non della società, (articolo 5 del dpr n. 597/86 e poi articolo 5 del dpr n. 917/86)», per cui «in caso di avvenuta rettifica del reddito da parte dell’Amministrazione finanziaria, ove non abbia dichiarato il reddito rettificato, è tenuto al pagamento del supplemento d’imposta». Un discorso diverso, invece, deve farsi per quanto concerne l’irrogazione delle relative sanzioni posto che «la colpevolezza di cui al dlgs n. 472/1997 non è riscontrabile in capo ai soci di una società in accomandita semplice, semplici percettori pro quota del maggior reddito accertato in capo alla società».

Pertanto, considerando che nelle società in accomandita semplice il socio accomandante conferisce solo capitale, un suo coinvolgimento legale, che lo possa far ritenere «colpevole» insieme al socio accomandatario, non può scaturire dal semplice «controllo dell’esattezza dei bilanci», così come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16069/2010, lo stesso va ricercato, invece, per mezzo di effettivi riscontri di partecipazione alla gestione o in altre prove.