16.01.2012

Sinistro, l’autoaccusa non basta

  • Il Sole 24 Ore

di Paolo Russo

Se, in seguito a un incidente stradale, viene compilato un modello di constatazione amichevole dell'incidente (in sigla «Cai»), ai fini del risarcimento del danno le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente responsabile del sinistro, soggetto diverso dal proprietario del veicolo assicurato, non costituiscono, in sede processuale, piena prova nei confronti di quest'ultimo e dell'assicuratore, ma possono solo essere liberamente apprezzate dall'organo giudicante. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre fra il conducente e l'assicuratore, così come tra il conducente e il proprietario, si crea un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.
Lo ha deciso la Cassazione (sentenza 27024/11), in relazione a un sinistro stradale in cui uno degli automezzi coinvolti era di proprietà di un soggetto giuridico diverso dal conducente, sottoscrittore del modello Cai. La questione di diritto era: le dichiarazioni contenute nel modello Cai sottoscritto da entrambi i conducenti hanno efficacia di piena prova nei loro confronti e possono essere liberamente apprezzati nei confronti delle altre parti? I giudici della Suprema corte hanno precisato, in via preliminare, che il responsabile del danno (il proprietario del veicolo assicurato) deve assumere in giudizio la qualifica di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e, appunto, responsabile) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, per cui il processo deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Chiarito ciò, i giudici di legittimità hanno dunque sostenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo Cai, «resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato», non ha «valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice», dovendosi applicare il terzo comma dell'articolo 2733 del Codice civile, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Al contempo, secondo la Cassazione, nei confronti del conducente di un automezzo coinvolto nel sinistro che non sia il proprietario del veicolo va applicata la regola (chiarita nella sentenza 10304/07) secondo cui – poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi del citato articolo 2733 del Codice civile, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non ai non confitenti – le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente stesso. Infatti, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, del Codice civile, tra il conducente e l'assicuratore, o tra il primo e il proprietario, sussiste solo un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.