29.06.2012

Si compensa pure in contenzioso

  • Italia Oggi

Compensazione fiscale anche in contenzioso. In presenza di un credito vantato dal soggetto ricorrente verso l’ufficio chiamato in causa, la commissione tributaria può dichiarare la compensazione regolata dall’art. 1243, comma 2 cc . E non rileva il fatto che la regolamentazione attuativa prevista dallo Statuto del contribuente non sia ancora stata emanata: in caso contrario, infatti, verrebbe compromessa la gerarchia delle fonti del diritto. È quanto ha affermato la Ctp di Trento con la sentenza n. 81/1/12, depositata lo scorso 19 giugno. La controversia vedeva un contribuente ricorrere contro la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate in opposizione a una cartella relativa a Unico 2009. Da una parte il fisco chiedeva un pagamento, dall’altra il ricorrente affermava di vantare nei confronti dell’amministrazione finanziaria un credito Irpef di oltre 8 mila euro. Dall’esame dei giudici di merito emergeva che, alla luce dei versamenti effettuati tramite F24 (compensazione legale, ex art. 1243, comma 1, c.c.), il debito del ricorrente ammontava a 750 euro, mentre il suo credito tributario era pari a 5.395 euro. I magistrati tributari si sono quindi posti il dubbio se, in sede giurisdizionale, si fosse reso possibile procedere alla compensazione, come richiesto dal ricorrente. Sebbene tale fattispecie non sia inclusa tra quelle previste dall’art. 17 del dlgs n. 241/1997, l’art. 8, comma 1 della legge n. 212/2000 stabilisce che «l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione». Il comma 6, tuttavia, demanda l’operatività a regolamenti ministeriali non ancora emanati. Sul punto, nel luglio 2009 la Ctp Parma aveva ritenuto legittima la richiesta di compensazione in giudizio tra i crediti esposti in cartella dall’ufficio e i crediti maturati dal contribuente verso l’erario, «giacché la mancanza di regolamenti attuativi non può ledere la portata precettiva della disposizione contenuta nell’articolo 8 della legge n. 212/2000». Al contrario, la sezione tributaria della Cassazione ha stabilito l’inapplicabilità della compensazione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (sent. 12262 del 25/5/2007), ascrivendo all’art. 8 dello Statuto del contribuente «carattere di norma programmatica». Il collegio trentino si allinea all’interpretazione dei giudici emiliani: «negare al contribuente un diritto riconosciutogli dalla legge solo perché, a distanza di 12 anni, il Mef non ha ancora ritenuto di emanare i regolamenti di esecuzione, significherebbe sovvertire il principio della gerarchia delle fonti e privilegiare un regolamento al posto della legge», recita la sentenza. Alla luce di tali considerazioni, la Ctp Trento considera perfettamente applicabili anche al contenzioso tributario le disposizioni che regolano la compensazione giudiziale (art. 1243, c. 2 c.c.). Pertanto dichiara la parziale compensazione tra il credito di 5.395 euro, vantato dal ricorrente, e il debito dello stesso pari a 750 euro, annullando la cartella impugnata.