Gli imprenditori possono dare in garanzia un bene aziendale con lo scopo di ottenere un finanziamento per la loro impresa, e nel contempo avere la facoltà di continuarlo ad usare. Questo, è quanto è stato introdotto dal decreto banche (dl 59/2016) del tre maggio scorso, e da oggi in discussione alla camera, per poter essere convertito definitivamente in legge.
Nel dettaglio, la caratteristica principale di questo strumento è che non comporta lo spossessamento del bene mobile da parte del debitore/imprenditore che rilascia la garanzia, a differenza del pegno ordinario (artt. 2784 e ss. codice civile) in cui lo spossessamento costituisce un deterrente per il debitore dal compiere atti dispositivi a discapito della garanzia patrimoniale. I soggetti che potranno utilizzarlo sono gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e i crediti garantiti dovranno essere stati concessi a loro o a terzi per l’esercizio dell’impresa. L’inciso «a terzi» è stato introdotto in sede di conversione in senato, con ciò ampliando le ipotesi applicative di questo strumento.
I crediti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, purché siano inerenti all’esercizio dell’impresa e con la previsione, nel contratto di pegno, dell’importo massimo garantito. Nessuna menzione è fatta dei soggetti eroganti, quindi, chiunque conceda finanziamenti agli imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa potrà impiegare detto strumento. Tale garanzia potrà essere costituita su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e su crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, con la sola esclusione dei beni mobili registrati.
L’estensione ai beni immateriali è stata introdotta con il testo passato in senato ed è di assoluta rilevanza: si pensi al caso di un imprenditore che dia in pegno un brevetto e continui a usarlo per la produzione aziendale. Dispone inoltre la norma che i beni potranno essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Potranno dunque essere dati in pegno: impianti, materie prime, scorte, prodotti in corso di lavorazione ecc.
Una ulteriore peculiarità è data dal fatto che, salva diversa previsione nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno sono autorizzati a trasformare o alienare il bene e comunque disporne, a patto che venga rispettata la sua destinazione economica. Tale previsione è concretamente a vantaggio dell’imprenditore che finché non estingue il finanziamento, potrà ad esempio avere la necessità di sostituire il bene aziendale dato in pegno, perché vetusto o perché decida di venderlo avendo ricevuto una buona offerta. A seguito delle modifiche approvate dal senato, è stato precisato che rimane fermo il diritto del creditore a promuovere azioni conservative o inibitorie in caso di abuso del diritto.
Il contratto di pegno dovrà essere scritto, con l’indicazione di una serie di elementi tassativi, e iscritto in un registro costituito presso l’Agenzia delle entrate. Da tale momento, il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
La versione passata in senato ha ulteriormente semplificato la procedura. Il creditore potrà comunicare al debitore, anche mezzo Pec, come intende escutere il pegno scegliendo tra:
a) la vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
b) l’escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
c) ove previsto nel contratto e ove sia iscritto nel Registro delle Imprese, la locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del credito;
d) ove sia previsto nel contratto e ove sia iscritto nel Registro delle imprese, l’appropriazione dei beni oggetto del pegno, fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene.
Il debitore (o il terzo) saranno tenuti, entro 15 giorni dall’intimazione, a consegnare il bene oggetto. In mancanza, il creditore potrà richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere con l’apprensione del bene, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile sull’esecuzione per consegna o rilascio.
In caso di eventuale fallimento del debitore, il creditore potrà escutere il pegno solo dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con il riconoscimento della prelazione.
A tutela dell’imprenditore, è disciplinato il diritto dello stesso ad agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita del bene avvenga in violazione delle modalità di escussione e il prezzo non corrisponda ai valori di mercato.
Stefano Loconte e Linda Albarani